politica

La proposta di delibera dei gruppi PD, PSI E PRC

martedì 21 agosto 2012

COMUNE DI ORVIETO

PROPOSTA DI DELIBERA PRESENTATA DAI GRUPPI CONSIGLIARI PD, PSI E PRC, IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 37 - 2 COMMA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, AVENTE IL SOTTOINDICATO OGGETTO:

"ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA SOSPENSIONE, DA PARTE DEL COMUNE DI ORVIETO, DEI PAGAMENTI DELLE RATE SWAP BNL. NECESSITA' DELLA PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE DEL 28.06.2012 N. 25516 E APPROVAZIONE PUNTI 2 E 3 DEL DISPOSITIVO".-

Il Presidente, accertato che nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, sottopone a votazione, per alzata di mano dei Consiglieri presenti, il seguente schema di atto deliberativo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il 29 giugno 2012 con sentenza n. 25516 la Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata respingendo il ricorso del PM avverso l'ordinanza  del 7.2.2012 del Tribunale di Terni che aveva accolto la richiesta di riesame presentata nell'interesse della Banca BNL avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti dello stesso istituto di credito;
Considerato che l'esito del giudizio di cassazione ha una rilevanza e un'incidenza sul bilancio dell'Ente comunale che non può essere trascurata, anche in considerazione al rango dell'Organo giudiziario che ha emesso la sentenza sopra richiamata;
Dato atto che la sentenza della Cassazione effettua valutazioni di merito che gettano non poche incertezze circa il futuro esito dei giudici intrapresi in sede penale e civile dal Comune di Orvieto ed attualmente pendenti presso il Tribunale di Orvieto;
Atteso che, tra l'altro, il provvedimento legislativo di soppressione del Tribunale di Orvieto ed al contempo l'accorpamento di quest'ultimo con il Tribunale di Terni rende pressochè probabile il conformarsi dell'esito dei giudizi intrapresi dal Comune di Orvieto all'orientamento giurisprudenziale adottato dal Tribunale di Terni comunque oggetto di valutazione definitiva da parte della Corte di Cassazione;
Dato atto che tra le motivazioni la Corte scrive:
1. È pacifico, anzitutto, che lo strumento finanziario offerto al Comune sia considerato dalla L. n. 448 del 2001, art. 41, comma 2, e dalla normativa successiva, come un possibile mezzo di copertura del debito dell'ente pubblico. Sotto questo profilo, nessuna violazione di legge sarebbe astrattamente identificabile nello stesso ricorso al contratto swap, nella configurazione di contratto standard IRS correttamente ritenuta dal giudice territoriale.
2. Con riferimento ai termini concreti della contrattazione, il ricorrente sottolinea il pregiudizio derivato al Comune di Orvieto dai differenziali, negativi per l'ente pubblico, tra le somme corrispondenti all'attualizzazione dei flussi finanziari rispettivamente a carico di ciascuna delle parti contraenti. Si tratta, in particolare, degli effetti della clausola Mark to Market, rispetto alla quale non appare però immotivato il rilievo del tribunale circa il suo carattere "Virtuale" rispetto al pregiudizio ipotizzabile.
3. Il pubblico ministero, poi, sorvola un pò troppo superficialmente sull'incidenza, negli equilibri economici contrattuali, della clausola up to front (comportante l'erogazione anticipata di somme, da parte della (OMISSIS), in ragione dell'attualizzazione dei flussi finanziari a suo carico), limitandosi a rilevare, con affermazione vaga e priva di qualunque riferimento processuale, che la (OMISSIS) non avrebbe corrisposto l'intero importo dovuto.
4. Infine, i riferimenti normativi indicati in ricorso in parte si riferiscono a norme successive alla conclusione del contratto; in generale, sono invocate senza sufficienti indicazioni della loro possibile inferenza sulla validità della contrattazione. 

Considerato che quanto sopra espresso si tratta in sostanza di una ampia confutazione delle più importanti ragioni che equivalgono quelle poste alla base della causa intentata del Comune nei confronti di BNL e tutt'ora pendente presso il Tribunale di Orvieto in attesa di giudizio;
Che, pertanto, questo pronunciamento della Corte Suprema della Cassazione costituisce un pregiudizio sostanziale a uno sperato esito vittorioso della causa civile intentata dal Comune di Orvieto contro BNL e di conseguenza appare non solo prudenziale, ma del tutto necessario allo stato attuale, prevedere nel bilancio preventivo del 2012, di prossima approvazione, un apposito stanziamento a riserva per l'eventuale copertura di tutti gli oneri sospesi, maturati e maturandi, che potranno esser reclamati dalla banca;
Visto l'art. 37 - 2° comma del regolamento consiliare;
Visto il parere favorevole, espresso dal Segretario Generale, in data ____________ ;
Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000;

D E L I B E R A

1) che il Consiglio comunale prenda formalmente atto della sentenza della Corte Suprema di Cassazione sopra citata e delle sue inevitabili e probabili implicazioni;
2) che il Sindaco, circa l'opportunità di aggiornare conseguentemente le linee ispiratrici per la formazione del bilancio 2012 che egli aveva già ufficialmente comunicate, escluda, sulla mera conferma della sospensione dei pagamenti, con l'inserimento in bilancio di una opportuna riserva a garanzia dei futuri equilibri di bilancio del Comune in caso di conclusione avversa del giudizio in corso contro BNL.;
3) che le ulteriori somme da reperire a copertura degli oneri maturati e maturandi per il 2012 relativi ai pagamenti sospesi verso BNL non sia inferiore a 600mila euro e che, sommati ai 600mila euro già previsti per quest'anno a favore di RBS per effetto dell'accordo transattivo, portano gli swap a gravare sul bilancio 2012 per circa 1.200.000 euro;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta sopra riportata;
Visti i pareri sulla proposta espressi dagli organi interni, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, riportati in calce al presente atto;

Consiglieri presenti n. _______.
Consiglieri votanti n._________
A P P R O V A

La proposta sopra riportata senza modificazioni, con voti.......


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