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Seconda condanna in un mese per la geotermia in Amiata

domenica 13 novembre 2016
Seconda condanna in un mese per la geotermia in Amiata

"Nonostante gli sforzi "greenwashing" dell'Enel e dei sindaci "geotermici" con le sponsorizzazioni di ogni sagra, inaugurazioni di centrali in "pompetta magna" ed, ultima, la precettazione delle scolaresche per la "gita scolastica" il 5 novembre alle centrali di Bagnore -che evoca, sinistramente, il "sabato fascista"-, dal Tribunale di Siena arriva la seconda condanna in un mese per la geotermia in Amiata.

Dopo il pronunciamento del Tribunale di Grosseto del 13 ottobre u.s. che respingeva la denuncia dell'Enel contro chi sosteneva "che le centrali geotermiche fossero fonte d’inquinamento e determinassero la presenza di arsenico nell’acqua potabile e che lo sviluppo geotermico da lei promosso fosse causa di morte, degrado ambientale e sottosviluppo" e, in più, condannava l'Enel alle spese, il 24 ottobre u.s., con sentenza n.718, il Tribunale di Siena si pronunciava sulle denunce per risarcimento danni fatte da alcuni cittadini di Piancastagnaio per l'inquinamento e l'irrespirabilità dell'aria causato dalle quattro centrali che allora, siamo tra il 2002 e il 2007, circondavano il paese.

Il Tribunale ha accolto le ragioni dei cittadini e condannato l'Enel a risarcire i danni, pagare le spese legali e del CTU, dalla cui perizia viene accertato che l'Enel ha costantemente e continuativamente superato i limiti previsti per le emissioni di acido solfidrico, come pure aveva rilevato l'Arpat. Alla faccia delle assicurazioni che continuamente Enel e sindaci “geotermici” continuano a propagandare!

L'accertato superamento dei limiti delle emissioni di acido solfidrico H2S (quello che provoca il "puzzo d'uova marce") è la ragione della condanna, ma la sentenza ci dice qualcosa di più: che cioè non è necessario che le emissioni provochino un danno biologico o una patologia, come indicato dalla Corte di Cassazione (v. Cass. n. 7875 del 2009; Cass. n. 26899 del 2014) che “ha affermato, nell’ambito della tutela del domicilio e della famiglia, che pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale A ciò deve aggiungersi che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione europea dei diritti umani (art. 8). La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell’abitazione e alla qualità della vita all’interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia. La Corte ha più volte condannato, per violazione dell’art. 8, gli Stati che, in presenza di livelli di rumore significantemente superiori al livello massimo consentito dalla legge, non avessero adottato misure idonee a garantire una tutela effettiva del diritto al rispetto della vita privata e familiare...".

E' il caso di sottolineare che la Corte Costituzionale, con sentenza 26 novembre 2009, n. 311, stabilisce che il giudice italiano deve essere considerato come il giudice comune della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Gli spetta, perciò, il compito di applicare le relative norme, nell'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, interpretazione vincolante per il giudice interno (Cass. Sez. Unite civ. del 27 novembre 2003 n. 1338,1339,1340, 1341).

Ma non solo. Il giudice italiano è chiamato a valutare il sistema normativo italiano alla luce dei principi stabiliti dalla CEDU, nel momento operativo della sua concreta ed effettiva applicazione, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Sez. I pen., 12 maggio 1993) e non deve ignorare che le misure e le decisioni che egli adotta nell'ambito delle sue funzioni giurisdizionali possono configurare, se in quelle non abbia tenuto conto dei parametri convenzionali e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, una responsabilità internazionale dello Stato, per la quale egli deve assumere una precisa responsabilità.

Tale principi, ribaditi e fatti propri dal Tribunale di Siena, aprono le porte a possibili, e probabili, nuove azioni giudiziarie, ma soprattutto vanificano gli sforzi di coloro che ancora insistono a parlare di energia pulita e rinnovabile. Quello che sosteniamo da anni, cioè che si tratta di energia inquinante e speculativa, pian piano trova riscontri anche nelle aule di giustizia.

Se ne facciano una ragione: ancora di più oggi denunciamo ad alta voce i danni e i rischi di queste scellerate scelte energetiche e chiediamo la moratoria generale di tutta le geotermia toscana, esistente e di progetto".

Fonte: "Sos Geotermia, aderente alla Rete NoGESI"

 

 

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