In riferimento a un precedente articolo, relativo alla possibilità di utilizzare i pasti non consumati nelle mense scolastiche in favore del canile municipale di Orvieto, informiamo che con il supporto dell'Associazione LAV, una delle più importanti associazioni animaliste italiane, il caso è diventato nazionale grazie a due interrogazioni parlamentari. Una è stata presentata per iniziativa di alcune senatrici PD, di cui una, la Amati, responsabile nazionale Pd per la tutela degli animali, e una dalla deputata del Pdl Brambilla.
"Premesso che in alcune realtà locali come Orvieto - sollecitano il Ministro della salute le senatrici Amati, Cirinnà, Granaiola e Valentini - si sono avute interpretazioni non corrette riguardo alla possibilità di utilizzare i pasti non consumati in mense pubbliche e private, come quelle scolastiche, in favore di canili, gattili e colonie feline;
tale possibilità è espressamente prevista dagli articoli 16, comma 1, lettera g), e 18, comma 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009 sugli impieghi speciali nei mangimi, che consentono la raccolta e l'utilizzo di sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano classificati "materiali di categoria 3" in base all'articolo 10 del regolamento e, nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, l'autorità competente può consentirne la raccolta e l'uso per l'alimentazione di cani e gatti in "asili", da intendersi nel senso di strutture di ricovero e custodia;
previa autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera g), del regolamento da parte del Comune, è consentito quindi il riutilizzo degli avanzi delle mense pubbliche e private per l'alimentazione di cani e gatti;
considerato come tali avanzi siano classificati sottoprodotti di origine animale di categoria 3, il loro trasporto deve avvenire con mezzi autorizzati e in condizioni idonee a garantire l'igiene. Se utilizzati entro le 24 ore, gli avanzi possono non essere immagazzinati in celle frigorifere e prima dell'utilizzo possono non essere sottoposti a cottura ad una temperatura minima di 90°;
su questo ultimo aspetto, in particolare, si richiama quindi l'attenzione nel sottolineare la non necessità che le strutture di ricovero degli animali, pubbliche o private gestite non a scopo di lucro, siano, alle condizioni riportate, dotate di tali specifiche attrezzature;
si sottolinea che favorire questo riutilizzo ha un profilo anche ambientale oltre che etico e, non ultimo, anche di risparmio economico;
in alcune realtà locali sono invece da anni in essere accordi affinché i pasti non consumati in mense pubbliche e private, come quelle scolastiche, siano destinati in favore di canili, gattili e colonie feline. Tra queste Padova per le colonie feline in accordo con la locale sezione Enpa; Reggio Emilia con autorizzazione del 29 settembre 2003 a firma del dirigente del Servizio compatibilità ambientale del Comune per l'alimentazione degli animali presenti nel canile Enpa riconosciuto e autorizzazione al trasporto dei sottoprodotti di origine animale fornita in data 17 settembre 2003 dal veterinario dirigente dell'area sanità animale della Asl; Savona con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 27 febbraio 2007 per il progetto "Buon fine" tra Comune, Coop Liguria e sezioni locali di Enpa e Lega nazionale per la difesa del cane; Pistoia con nulla osta prot. 482 del 4 giugno 2009 dell'unità operativa igiene ambientale del Comune e parere favorevole della U.F. sanità pubblica veterinaria della Asl rilasciato l'8 maggio 2009; Trani (Bari) con lettera del 5 ottobre 2011 del dirigente medico della Asl BAT-S.I.A.N. per il ritiro di cibo avanzato dal servizio mensa scolastica da parte della locale sezione della Lega nazionale per la difesa del cane in favore del locale rifugio di cani, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda inviare una nota a servizi veterinari pubblici e Comuni affinché vi sia una corretta e univoca attuazione degli articoli 16, comma 1, lettera g), e 18, comma 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009 sugli impieghi speciali nei mangimi.