cronaca

Incendi, volontari e mezzi della Protezione Civile di Orvieto impegnati su tutto il territorio

mercoledì 2 luglio 2025

Giorni intensi per la Protezione Civile di Orvieto e della Funzione Associata Sud Ovest Orvietano che è stata impegnata nel supporto ai Vigili del Fuoco e al personale dell’Afor in occasione degli incendi che si sono sviluppati sul territorio.I volontari sono intervenuti sabato 28 giugno a Sferracavallo, nell’area dell’Oasi dei Discepoli, e la mattina di domenica 29 giugno nei pressi del Laghetto di Sugano mentre nel pomeriggio sono andati in soccorso dei colleghi di Castel Viscardo per le fiamme originatesi nelle campagne di Viceno e, martedì 1° luglio, ad Allerona. Complessivamente sono state dodici le persone e sei i mezzi impegnati anche nelle attività di bonifica ai margini delle aree incendiate.

“In questi giorni difficili segnati dalle alte temperature e dagli incendi – commenta l’assessore alla Protezione Civile, Gianluca Luciani – la Protezione Civile di Orvieto ha dimostrato, ancora una volta, cosa significa esserci davvero con prontezza, professionalità e spirito di servizio. E’ l’occasione questa per ringraziare tutta la struttura e i volontari per il lavoro instancabile, per la presenza costante e per la capacità di intervenire in situazioni complesse al fianco dei vigili del fuoco e delle altre forze impegnate grazie alla conoscenza profonda del territorio. Un impegno silenzioso ma fondamentale, che merita riconoscimento e gratitudine da parte di tutta la comunità“.

L’Amministrazione Comunale ricorda che da mercoledì 18 giugno e fino a mercoledì 15 ottobre è in vigore l’ordinanza sindacale che vieta attività e comportamenti che possono creare grave pericolo di incendi boschivi. Nello specifico:
- è vietato accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri, o compiere qualsiasi altra azione che possa creare pericolo d’incendio
In tutto il territorio comunale è fatto assoluto divieto di accendere fuochi, bruciare le stoppie o cascami delle potature o altro materiale vegetale
- è fatto inoltre divieto di inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l’erba secca
- su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lancia razzi di qualsiasi tipo, nonché altri articoli pirotecnici. Il sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell’Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi per tutta la durata dell’attività, e in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi. Il sindaco, inoltre, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l’effettiva presenza delle squadre, di mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il sindaco sospenderà ovvero annullerà l’attività pirotecnica.
- i proprietari e possessori a qualsiasi titolo dei terreni più vicini alle aree boscate, coltivatori diretti e non, fattori e braccianti agricoli, nonché i proprietari di ville e case di villeggiatura fornite di orti e campi, al fine di evitare l’insorgere di incendi, sono tenuti a realizzare ai confini dei propri terreni, durante la stagione estiva, dei viali frangifuoco di sufficiente larghezza da mantenere costantemente puliti, ad effettuare opere di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate e cunette di proprietà confinanti con le strade comunali nonché delle scarpate e cunette delle strade vicinali, locali e dei sentieri carrozzabili, come quelle di accesso ed attraversamento alle aree boschive, asportando tutti i materiali infiammabili ivi depositati, in particolare quelli di legno, erbacce ed altra vegetazione spontanea.
- i soggetti pubblici e privati competenti in materia di viabilità, sia stradale che ferroviaria, nell’ambito delle aree di loro pertinenza, sono invitati a provvedere alla rimozione della vegetazione erbacea lungo i percorsi al fine di evitare ogni situazione di pericolo per la propagazione di incendi
boschivi e di interfaccia
- allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti alle zone boschive e le linee ferroviarie si propaghino incendi, tutti i proprietari dei terreni prossimi ai boschi e alla ferrovia dovranno, durante il citato periodo, assumere tutte le azioni atte a prevenire ogni tipo di incendio e tenere sgombri i
loro terreni fino a 20 metri dal confine con il bosco, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile; la presente vale anche per gli enti gestori delle FF.SS., della soc. Autostrade e dei Gestori Elettrici
- i proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali hanno l’obbligo di circoscrivere l’intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e completamente scevra di stoppie, larga non meno di 4 (quattro) metri
- eguale obbligo incombe ai proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo non appena, per l’inoltrarsi della stagione, le erbe e gli sterpi, ivi naturalmente crescenti, si vanno seccando
- i proprietari e possessori a qualsiasi titolo dei terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza e per inosservanza della presente ordinanza salvo sempre le altre comminatorie prescritte dalle vigenti leggi
- ferme restando le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia e fatta salvo che il fatto non costituisca altra violazione di rilevanza penale, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7/bis del TULEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e con le modalità di cui alla legge 689/81, e soggetto alla sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 euro.

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