Lo stalking diventa reato autonomo. Non tutto è perfetto ma si esce finalmente dal silenzio
In Italia otto volte su dieci sono le donne ad essere vittime di comportamenti persecutori. E gli uomini, noi uomini, i carnefici. Le obiezioni sono possibili e non v'è dubbio legittime: non io, non la mia famiglia, non tutti gli uomini. Eccezioni più che auspicabili e, sia detto, per lo più reali e fondate. Sarebbe ancor più grave se non fosse così. Tuttavia sebbene chiunque si ritenga estraneo, giustamente e individualmente indignato, le storie di stalking (comportamenti persecutori) nella loro quasi totalità hanno a che fare con la incapacità degli uomini di accettare il rifiuto o di elaborare la perdita di un rapporto che si concepisce come possesso. E nei casi di comportamenti persecutori questa incapacità è la causa estrema di veri e propri atti che non riconoscono e dunque vorrebbero annullare la volontà e la personalità altrui cui attribuiscono solo una natura riflessa, di dipendenza.
Fino a quando le distinzioni, le obiezioni, i richiami individuali alla propria diversità hanno prevalso la situazione generale è stata oscura, le vittime non hanno avuto una legge a propria tutela ed i centri antiviolenza hanno operato con enormi difficoltà in rapporto con le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche.
La distinzione fra noi e gli altri è ferma nella coscienza di ognuno ma talvolta non così scontata come possa sembrare. Perché appare naturale, immediato, ad esempio opporsi ad una legge che obbliga le donne afgane di religione sciita a sottostare alla volontà dei propri mariti e riconosce loro un "diritto di stupro". In questo caso perentoriamente si rifiuta che vi possa essere un ambito "legittimo" in cui avvengano tali crimini. E dunque ci si oppone. Ma quando torniamo alle nostre famiglie -in senso generale - una così chiara e inequivocabile determinazione annega nelle eccezioni, nella assenza di forme di tutela, nella negazione dei diritti più naturali. Perché appunto da noi è inconcepibile un simile provvedimento ma nella realtà quei comportamenti accadono, sono pretesi, provocano abusi che avvengono nel silenzio cui le vittime hanno difficoltà a sottrarsi: le donne, i minori nella quasi totalità dei casi.
Di certo, è senz'altro vero, perfino ovvio, che non tutti gli uomini siano così. Ma tutti coloro che hanno comportamenti persecutori lo sono, secondo una sequenza di minacce e atti intimidatori e di violenza che non conosce eccezioni e si ripropone tragicamente nelle storie che leggiamo, nelle grida che abbiamo udito o che non abbiamo ascoltato, nella violenza di cui non saremo mai capaci ma che è contigua alle nostre case, nei figli che improvvisamente comprendono di essere orfani del padre che pensavano egli fosse.
Fino ad oggi la vittima di tali comportamenti è stata sostanzialmente abbandonata a se stessa nell'azione di denuncia -che fa emergere ancora una assoluta minoranza dei casi rispetto a quelli avvenuti - e ha vissuto conseguentemente un senso di impotenza, di paura individuale, di isolamento che l'ha condotta inerme ad essere sottoposta a violenze e sopraffazioni irreparabili non di rado fino alla morte: negli ultimi cinque anni almeno il 10 % degli omicidi volontari ha avuto come premessa atti persecutori.
Ora il reato di stalking è legge. La difficoltà e nel contempo la esigenza di concepire i comportamenti persecutori anche come un "reato di pericolo" (in cui il reato è implicito nel comportamento ritenuto pericoloso prima ancora che il pericolo si manifesti concretamente) ha consentito di individuare procedure e atti che intendono operare in modo preventivo - ad iniziare dalla richiesta di ammonimento sino alla garanzia di più forti esigenze di protezione- o che in situazioni di pericolo concreto sono in grado di tutelare la vittima nei confronti di comportamenti che per la continuità e i contesti in cui si manifestano determinano "un perdurante e grave stato di ansia o di paura" ovvero "un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita". Telefonate o sms o pedinamenti reiterati costituiscono una condotta pericolosa e sono o possono essere la premessa ad atti e minacce che concretamente determinano forme di violenza psicologica, fisica, sessuale.
È fondamentale che lo stalking sia stato riconosciuto come reato contestabile in maniera autonoma, al fine di prevenire violenze ulteriori o ancora più gravi. Significativa è la maggiore tutela nei confronti della vittima, con un aumento di pena laddove, si afferma nella legge, " i comportamenti persecutori siano posti in atto dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva." Nel testo che la Commissione Giustizia della Camera, all'inizio dell'iter parlamentare, aveva approvato il periodo era così concepito: "la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva alla vittima." Le differenze non sono lessicali ma sostanziali giacché quell' ‘anche' e quel ‘sia', nel considerare le aggravanti, ponevano sullo stesso piano il reato commesso in ambito familiare o di coppia e quello commesso nel contesto di una relazione familiare o affettiva conclusa e ciò era l'affermazione di un diritto alla tutela senza preclusioni. Il testo modificato e approvato dalla Camera, poi recepito dal decreto del governo, su questo punto ha compiuto invece un percorso molto controverso e negativo mentre sarebbe stato davvero importante rafforzare la tutela di chi subisce atti persecutori e violenza ad opera del proprio coniuge o partner.
Così come sarebbe stato fondamentale procedere sempre attraverso la procedura d'ufficio - prevista per atti persecutori nei confronti dei minori e delle persone diversamente abili- anziché individuare nella querela della parte offesa lo strumento adeguato a tutela delle vittime. Non si può chiedere alla vittima di atti persecutori di esporsi ad ulteriori minacce e violenze e non è concepibile che l'autore di tali reati proprio in ragione dei suoi atti molesti e continuati possa costringere la sua vittima al silenzio. E tuttavia un fatto è certo: il grido della vittima sarà sottratto a quel silenzio se vi sarà una applicazione sensibile, costante, delle sanzioni e delle tutele che la nuova legge consente e se ulteriori passi coraggiosi saranno compiuti.

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