politica

Interrogazione su quantificazione indennità di disagio ambientale

venerdì 21 novembre 2014

Il sottoscritto Andrea Sacripanti, capogruppo Fd’I-Alleanza Nazionale, premesso che:

la Legge Regionale n. 11 del 13/05/2009 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate”, all’art. 41, riguardante “Indennità di disagio ambientale”, testualmente recita:
“1. La tariffa di conferimento agli impianti di rifiuti di cui all'art. 40 comprende l'indennità di disagio ambientale destinata ai comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all'attività dell'impianto. L'indennità è determinata in relazione alla quantità di rifiuti conferita a ciascun impianto, nel rispetto degli importi unitari minimi e massimi stabiliti dal piano regionale. La Giunta regionale può aggiornare tali importi unitari ogni tre anni.
2. Il piano d'ambito definisce l'entità dell'indennità dovuta al comune sede di impianto per la gestione dei rifiuti e la quota da ripartire fra i comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti, tenendo conto della tipologia degli impianti, delle caratteristiche sociali, economiche, ambientali dei territori interessati, della quantità e natura dei rifiuti gestiti.
La delibera regionale n. 301 del 05/05/2009 “Piano Regionale Gestioni Rifiuti” determina l’entità del contributo di compensazione (indennità di disagio ambientale) destinato ai Comuni sede di impianto di discarica, riferito alla quantità di rifiuto conferito e quindi espresso in €/t, quantificandolo nei limiti tra 5-10 €/t.
Nel determinare l’entità della compensazione ambientale da applicare, entro i limiti minimo e massimo definiti, l’A.T.I. deve valutare l’incidenza dei principali fattori di impatto ambientale che l’impianto determina nel territorio circostante. Il contributo deve essere differenziato in funzione della tipologia e qualità dei rifiuti conferiti, valutando il diverso carattere impattante ad essi associato.
Il Comune di Orvieto, sede di impianto di discarica, ha percepito, fino al 2013, una indennità di disagio ambientale pari a 7,50 euro ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica come confermato anche dalla delibera n. 18 adottata dall’Assemblea di Ambito il 22/05/2013;
In data 17/09/2014, l’Assemblea di Ambito, presente l’attuale Vice Sindaco di Orvieto, ha adottato la delibera n. 29 nella quale si è rideterminato l’aggio ambientale dovuto al Comune di Orvieto in 7 €/t.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere, sottolineando che il mancato introito di 0,50 € a tonnellata di rifiuti conferiti in discarica costituisce un grave danno economico per il Comune di Orvieto e per i cittadini orvietani, chiede di sapere quali siano stati i criteri con cui si è proceduto alla quantificazione della nuova tariffa e quali siano le motivazioni che hanno indotto il rappresentante del Comune di Orvieto a sottoscrivere tali accordi.

L’interrogante chiede che la presente interrogazione venga inserita all’OdG del prossimo Consiglio comunale

Andrea Sacripanti


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