economia

Le due Orvieto Underground. Spetta alla sola Speleotecnica l'uso del fortunato slogan promozionale

lunedì 24 luglio 2006
Nasce una nuova società di servizi e, complici le ben note cavità dell'Orvieto sotterranea, si fregia del già noto, sfruttato e sperimentato slogan promozionale “Orvieto Underground” per la propria e diversa visita guidata; anzi ne richiede la registrazione del marchio, di fatto usato ma non registrato dalla società già esistente. E' questa in sintesi la vicenda che ha visto di fronte, in un'azione giudiziaria, la Speleotecnica Srl, di fatto già detentrice del marchio Orvieto Underground, sia pure non registrato, e la Orvieto Turismo Srl, che ne aveva richiesto la registrazione. Dopo aver assunto riserva in data 7-10-2006 a seguito dell'immediato ricorso della Speleotecnica nei confronti di Orvieto Turismo, ora il Tribunale di Firenze – Sez. feriale – specializzata industriale, ha sciolto la riserva, pronunciandosi con un'ordinanza che impone alla Orvieto Turismo Srl di cessare di usare sotto qualsiasi forma e modo di pubblicità, sia su supporto materiale che informatico, l’espressione “Orvieto Underground”. L'ordinanza obbliga inoltre la Orvieto Turismo a rimuovere da qualsiasi sito ogni materiale pubblicitario recante la espressione “Orvieto Underground”, includendovi l’accecamento dei banner e di altre inserzioni pubblicitarie su siti internet che contengano la usurpata espressione. Con questo atto il Tribunale di Firenze definisce dunque la proprietà ed il diritto d’uso della denominazione “Orvieto Underground”, che può riferirsi esclusivamente alla visita guidata alle due grotte gestite da Speleotecnica Srl . (n.536 e 6 del censimento Speleo Club Orvieto), quelle localizzate nei pressi dell’ex Ospedale. Naturalmente più che soddisfatta Speleotecnica Srl, che è stata patrocinata dagli avvocati orvietani Pier Luigi Coruzzi e Gian Franco Puppola. L'aspetto interessante dell'ordinanza è che il giudice designato, il dott. Alfonso Florio, non riconosce all'azione ricorrente di Speleotecnica i presupposti per la richiesta cancellazione del marchio registrato alla CCIA da Orvieto Turismo, in quanto, non essendo titolare di marchio registrato, non può affermarsi con certezza che il marchio successivo sia sicuramente nullo. Viene invece accettato il ricorso per quanto riguarda la concorrenza sleale, in quanto viene considerato come dato decisivo del ricorso non tanto il dato formale della Convenzione del 1993 con il Comune di Orvieto per la gestione del progetto “Orvieto Underground”, quanto il fatto che da vari anni la Speleotecnica connota con questa denominazione la sua attività di servizio turistico. E' dunque ovvio che questo dato di fatto può indurre confusione nei clienti fruitori di servizi turistici omologhi, incorrendo nel “rischio di confusione” non consentito dall'ex articolo 2599 c.c. n. 1 c.c. Ed è quest'ultima la motivazione probante che, in attesa del provvedimento a carattere giuridico, induce il giudice ad intimare la rimozione entro 30 giorni di ogni messaggio pubblicitario, ovunque esistente, riferibile alla Orvieto Turismo e contenente l'espressione “Orvieto Underground”.