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Assegnato al Foro di Perugia il maxi-processo per il traffico dei rifiuti campani nella discarica Le Crete

giovedì 24 gennaio 2008
di laura
Era fissata per questa mattina, presso il Foro di Orvieto, l'udienza decisiva per l'esame delle eccezioni preliminari del maxi-processo relativo ai rifiuti campani smaltiti nella discarica orvietana Le Crete tra il 2002 e il 2003, durante l'emergenza campana di quegli anni. Responsabilità politiche e capi d'accusa pesanti, assurti alle cronache nazionali, dopo anni di notizie di sola stampa locale, per il dettagliato articolo dedicato la scorsa domenica al caso da Carlo Bonini su “Repubblica”. Vari i reati contestati, tra cui, i più gravi, abuso e falso in atti d'ufficio, traffico di rifiuti. Dieci gli imputati a vario titolo: l'ex assessore regionale all'ambiente Danilo Monelli e l'ex sindaco di Orvieto Stefano Cimicchi a livello politico, Agarini, Ansuini e Custodi per il gruppo TAG-SAO, i tenici Mazzi, Piermatti, Valentini e Fabrizi, e Mimmo Pinto del Consorzio Napoli 3, che si è occupato del trasporto dei rifiuti. Interessata e rappresentata al processo anche Ecolog, l'azienda del gruppo Fs allora individuata dall'alto Commissariato di Protezione Civile per lo smaltimento dei rifiuti da Napoli, sfilatasi per aver subdorato qualcosa di irregolare nelle varie operazioni burocratiche e surrogata da due diverse società (pare collegate all'ambito della camorra) che si è costituita parte civile per danno. Al centro del dibattimento odierno l'attribuzione del Foro di competenza territoriale, Orvieto secondo la tesi del P.M. Dott. Flaminio Monteleone, Perugia secondo il parere del Collegio delle difese. Appena sfiorata, nei precedenti dibattiti, la possibilità dell'attribuzione al Foro di Napoli, come invece riportato dall'articolo di Repubblica. La competenza territoriale spetta infatti al Foro del luogo in cui si è verificato il più grave e il primo dei reati: l'Accordo di programma per lo smaltimento sottoscritto a Perugia il 28 ottobre 2002, e una serie di atti successivi, sempre sottoscritti a Perugia, riguardanti controlli mai effettuati. Per i reati più gravi - l'abuso e il falso e il traffico di rifiuti - le pene previste possono andare da due a sei anni di detenzione. 130 mila, invece che 20 mila come previsto in un primo momento, le tonnellate di rifiuti smaltite a Le Crete. E' stato dopo due ore di Camera di consiglio che il Collegio dei Giudici, formato dal Presidente del Tribunale Edoardo Cofano, dalla Dott.ssa Maria Pia Di Stefano e dal Dott. Gian Luca Forlani, ha stabilito l'incompetenza del Tribunale di Orvieto – e dunque la competenza territoriale del Foro di Perugia – con una sentenza la cui motivazione sarà depositata entro 30 giorni. Il giudizio, oltre che sul dibattito in aula, si è basato anche sulle memorie che da tempo erano state depositate dalle difese. L'attribuzione della competenza territoriale si è fondata, essenzialmente, sulla distinzione della tipologia del capo d'imputazione ritenuto determinante per l'attribuzione del Foro di competenza - permanente secondo la tesi del PM Monteleone, abituale secondo le difese – oltre che sulla cronologia dello stesso. Secondo la tesi del PM, infatti, il reato dell'abuso e del falso in atti di ufficio sarebbe stato consumato prima del 28 ottobre 2002, giorno della sottoscrizione a Perugia (di qui la competenza territoriale secondo le difese) dell'Accordo di Programma per lo smaltimento dei rifiuti campani, in quanto sarebbe stato preceduto da atti preparatori di cui Orvieto sarebbe stato il fulcro (di qui la competenza del Foro orvietano secondo il PM). Tra gli atti preparatori una serie di accordi non scritti con Ecolog, cui sarebbe dovuto andare il 40% delle azioni di TAD, poi non rispettati perché sostituita con la SAO per il traffico dei rifiuti, delle note informali dell'agosto 2002 tra Monelli, Cimicchi e la presidente Lorenzetti, in cui si individuava la SAO per lo smaltimento, la decisione dell'ampliamento della discarica Le Crete (avvenuto di fatto nel luglio 2003) in attesa dei rifiuti. Secondo il PM, inoltre, se Orvieto non è il luogo dove inizia la consumazione del reato, è di certo quello dove è avvenuta la maggior parte di essa. La tesi del PM è stata contestata dalle difese sia con l'asserzione che è difficile definire in quale luogo siano stati effettivamente presi precedenti accordi informali, sia con la considerazione che in ogni caso è l'inizio della consumazione del reato il fatto temporale rilevante, non la preparazione. Inoltre, secondo quanto sottolineato dalle difese, l'art. 8, 3° comma, che assegna la competenza territoriale al giudice del luogo dove avviene la consumazione, si applica ai reati permanenti, ma non agli abituali. Sono state, evidentemente, le tesi delle difese a convincere i Giudici sulla prevalenza dei reati di competenza del Foro perugino, anche se sapremo solo dalla motivazione della sentenza in base a quali considerazioni. La definizione della questione della territorialità, dà di fatto di nuovo il via al processo, che dovrà ora essere istruito dal Tribunale di Perugia. Secondo le difese, i tempi lunghi del Foro perugino e i timori di prescrizione da alcuni avanzati sono del tutto infondati, in quanto, con i nuovi sistemi informatizzati, si sta bene attenti a non mandare in prescrizione i termini di reato; tutt'al più si prescriveranno i reati contravvenzionali che, secondo le difese, rispetto a tutta la complessa questione non hanno molta rilevanza. E' del resto evidente che, date le persone coinvolte, questo processo, oltre che risvolti economici, ha soprattutto carattere politico. Soddisfatto dell'esito, in ogni caso, il nutrito collegio degli avvocati difensori, tra cui erano presenti l'avvocato Finetti per l'ex sindaco Cimicchi, gli avvocati Festa e Garaventa per i gruppi Tad-Sao, Santarelli e Venturi per l'ing. Mazzi del Comune di Orvieto, Ghirga per l'ex assessore Monelli, Cerquetti per Piermatti, Nannarone e Di Mario per Valentini, l'avv. Balice per Mimmo Pinto, gli avv. Carrubba e Gargaglia, di parte civile, per Ecolog.