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Giudice sportivo conferma vittoria Orvietana su Massa Martana

sabato 20 novembre 2021

L'Orvietana di quest'anno non vince solo le partite ma anche le cause"sportive". In panchina, per il controricorso al reclamo del Massa Martana non c'era Ciccone ma l'avvocato Andrea Solini, legale della Società. Giudice sportivo e CAF, accogliendo l istanza hanno confermato il giudizio del campo e i tre punti all'Orvietana.

Questa la sentenza:

CAMPIONATO ECCELLENZA GARE DEL 5/ 9/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO in merito a MASSA MARTANA - ORVIETANA CALCIO S.R.L.
LETTI gli atti ufficiali;

ESAMINATO il corposo dossier trasmesso a questo Ufficio dalla Procura Federale FIGC;
ANALIZZATE attentamente le deposizioni rese dagli interessati e la documentazione in atti

O S S E R V A

Nessun dubbio sussiste circa l'avvenuta concretizzazione di un errore tecnico da parte dell'arbitro il quale, pur avendo ammonito per due volte il calciatore Filippo Biancalana, non ha proceduto alla conseguente espulsione del predetto.

D'altro canto la versione resa dall'arbitro (secondo cui, resosi conto dell'errore pochi istanti dopo, avrebbe notificato verbalmente il provvedimento di espulsione al Biancalana per non interrompere il gioco) cozza irrimediabilmente con tutti gli elementi - di segno contrario - in atti. Infatti, neppure il Biancalana (il quale avrebbe avuto tutto l'interesse a confermare la circostanza) ha confermato quanto riferito dal direttore di gara circa la notifica verbale dell'espulsione. In buona sostanza, pertanto, soltanto a partita finita (e temporalmente dopo che i dirigenti del Massa Martana avevanorappresentato all'arbitro la volontà di proporre reclamo) il direttore di gara comunicava che il calciatore Biancalana doveva considerarsi espulso per doppia ammonizione.

Altrettanto certo, tuttavia, è che detto errore arbitrale non abbia influito sul regolare svolgimento della gara. Non solo, infatti, l' errore si è concretizzato nei minuti di recupero della gara ma, soprattutto, IL CALCIATORE NON HA MAI FATTO RIENTRO IN CAMPO di guisa che gli effetti pratici della mancata espulsione si sono realizzati ugualmente ( pare fra l'altro di comprendere che, al di là dell'infortunio, vi sia stata una precisa volontà della società Orvietana di non far rientrare in campo il calciatore, considerando autonomamente come espulso il calciatore, in virtù delle due ammonizioni ricevute).

Altrettanto chiaro appare il disposto dell'art.10 co. 5 del Codice di Giustizia Sportiva il quale impone, nel caso in esame, di dichiarare la regolarità della gara. Sussistono, tuttavia, per le ragioni sopra narrate, i presupposti per non condannare la società reclamante al pagamento della tassa reclamo.

Per i motivi sopra esposti

D E L I B E R A

1) IL RIGETTO DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' MASSA MARTANA;
2) L'OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO."

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