Reclamo del Massa Martana. Il punto con l'avvocato Andrea Solini, legale dell'Orvietana

Sulla classifica dell’Orvietana pende, ancora, il reclamo del Massa Martana, motivato dalla mancata esposizione del cartellino rosso a Matteo Biancalana, da parte dell’arbitro Oristanio. Legge vuole che, in tale situazione, l’Orvietana sia stata obbligata a proporre controdeduzioni. E’ allora subentrato l’avvocato Andrea Solini, legale della Società, di cui è stato il direttore generale, con pelle a colori biancorossi da sempre, la cui amichevole disponibilità è un fatto. Altrettanta era stata quella di un altro professionista, Giuseppe Mariani, purtroppo scomparso, innamorato del calcio, dapprima da giocatore e, in seguito, da allenatore e dirigente. Due figure veramente amabili e identiche nell’approfittare del primo momento libero per una corsetta al Muzi. Mariani, da dove ci osserva, annuirà, di certo, alle considerazioni di Andrea Solini:
“Il reclamo del Massa Martana si fonda su un presunto errore tecnico del direttore di gara. Sostanzialmente, l’unico punto di lamentela rivendicato, è la mancata esposizione del cartellino rosso al giocatore, Biancalana, dopo il doppio giallo, che sarebbe stato l’espulso. Individuano l’errore tecnico dell’arbitro, nel fatto che, il giocatore non abbia abbandonato il recinto di gioco, rimanendone all’interno. Quindi, non contestano la partecipazione di Biancalana alla parte finale della partita, ma solo ed esclusivamente il non essersi portato fuori dal recinto, prima della ripresa del gioco.
Sinceramente, come accennavi, vanno presentate le controdeduzioni in ordine ai reclami e la censura sollevata dal Massa Martana mi lascia dei dubbi, in quanto, fondamentalmente, esistono precedenti specifici. Nei quali, l’errore dell’arbitro, per mancata estrazione del rosso, dopo due gialli, ha portato a decisioni, rigettate, che non hanno determinato la ripetizione della partita, ogni qualvolta, è il caso di Biancalana, i giocatori si siano trattenuti sul terreno di gioco.
Credo, quindi, che la motivazione addotta dalla società reclamante sia, per carità, legittima, ma infondata dal punto di vista giuridico come alla luce di precedenti simili. Come considerazione personale, ritengo legittimo il reclamo dal punto di vista giuridico, ma, 'poco elegante', da parte di una squadra che ha giocato in superiorità numerica per quasi tutta la partita. Ad ogni modo, sia chiaro, ognuno è libero di agire come meglio crede".
Mettiamo che il G.S. accolga il reclamo, esistono altri gradi di giudizio?
"Sì. La Giustizia Sportiva prevede, in prima istanza, la sentenza del Giudice Arbitro, quella che stiamo attendendo. La cui decisione può essere impugnata, sia dalla Soc. reclamante, sia da quella resistente, se non soddisfatte, ricorrendo alla Corte d’Appello Federale. Ultimo grado di giudizio il Collegio di Garanzia del CONI, la Cassazione dello Sport, che interviene, però, soltanto su errori di legittimità e non sulle decisioni sportive della CAF”.
Insomma, avvocato, la vinciamo sta causa?
"Se dipendesse da me, sì. Ma, come sempre accade, a decidere sono i giudici e non gli avvocati delle parti. Comunque, attendiamo, fiduciosi, la prossima settimana, quando sarà pubblicata la sentenza".

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