Mobbing nei confronti di un dipendente, la Corte dei Conte condanna al risarcimento
La Corte dei Conti ha condannato l'ex sindaco e l'ex assessore ai Lavori Pubblici di un Comune dell'Orvietano al risarcimento del danno erariale derivante dalla condanna subita dall'ente per il mobbing ai danni del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale. Lo stabilisce la sentenza n. 22 del 2 luglio 2026 della Sezione giurisdizionale, che ha invece assolto l'ex vicesindaco, ritenendo non provata la sua partecipazione a condotte illecite. Il procedimento trae origine dalla precedente decisione del giudice del lavoro, che aveva riconosciuto l'esistenza di una condotta persecutoria nei confronti del funzionario dell'ufficio tecnico.
Secondo quanto accertato, il dipendente aveva riportato un'invalidità direttamente collegata alle condizioni lavorative e alle pressioni subite nell'ambiente di lavoro, con conseguente condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno. Successivamente, la Procura regionale della Corte dei Conti ha promosso il giudizio di responsabilità nei confronti dei tre amministratori, contestando loro il danno indiretto subito dall'ente a seguito della condanna civile.
Nel corso del processo, gli ex amministratori hanno respinto ogni addebito. L'ex sindaco e l'ex assessore hanno sostenuto che le loro iniziative erano finalizzate esclusivamente a superare i contrasti con il dirigente dell'ufficio tecnico, evidenziando anche alcune controversie amministrative concluse sfavorevolmente per il Comune. Hanno, inoltre, attribuito alla successiva amministrazione la scelta di non impugnare la sentenza del giudice del lavoro, negando qualsiasi intento vessatorio.
Diversa la posizione dell'ex vicesindaco, che ha dichiarato di essere venuta a conoscenza del quadro complessivo delle vicende soltanto dopo la pubblicazione della sentenza sul mobbing. Ha affermato, inoltre, di essersi dissociata, pur senza formalizzazioni, da alcune iniziative ritenute particolarmente critiche, tra cui la richiesta al funzionario di predisporre un progetto in tempi estremamente ridotti e la sua convocazione in una seduta pubblica del consiglio comunale.
La Sezione giurisdizionale fa notare come la decisione assuma particolare rilievo anche sotto il profilo giuridico dal momento che rappresenta una delle prime applicazioni della legge n. 1 del 2026. La nuova normativa è entrata in vigore, infatti, dopo la discussione della causa, ma prima del deposito della sentenza. Circostanza, questa, che ha indotto il Collegio a riaprire il contraddittorio e fissare una nuova udienza per consentire alle parti di formulare le proprie difese alla luce delle nuove disposizioni. I convenuti hanno eccepito, tra l'altro, la prescrizione dell'azione erariale sulla base della modifica introdotta all'articolo 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, oltre a chiedere, in via subordinata, l'applicazione delle nuove norme che prevedono limitazioni della responsabilità nei casi di colpa grave e la possibilità di ridurre gli addebiti.
La Corte dei Conti ha tuttavia respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la disciplina introdotta dalla legge n. 1 del 2026 non trovi applicazione nelle ipotesi di danno indiretto. Nel merito, il Collegio ha accertato che l'ex sindaco e l'ex assessore ai Lavori Pubblici hanno agito con dolo eventuale, ritenendo che le loro condotte abbiano determinato una situazione di “straining”, uno stress lavorativo forzato e continuativo, con conseguenze dannose sulla salute psicofisica del dipendente. Proprio l'accertamento dell'intenzionalità delle condotte ha escluso la possibilità di applicare le riduzioni di responsabilità previste dalla normativa contabile, comprese quelle recentemente introdotte dalla legge n. 1 del 2026. Di segno opposto la posizione dell'ex vicesindaco, assolta perché il Collegio non ha ravvisato alcuna condotta illecita a lei imputabile.
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