Carta d'identità elettronica, pubblicato il decreto legge. Cosa cambia per i cittadini

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 26 giugno il Decreto Legge 108 che contiene le disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE). Con il decreto legge approvato dal Governo si introducono in particolare alcune misure temporanee per garantire la continuità dei servizi per chi è ancora in possesso del documento cartaceo la cui cessazione della validità, anche sul territorio nazionale, era stata fissata a lunedì 3 agosto. Tale termine resta tuttavia in vigore ai fini dell’espatrio ovvero le carte d’identità cartacee non saranno comunque più valide per l’espatrio a partire dal 3 agosto 2026.
Nel dettaglio, in base alle nuove disposizioni, fino al 31 gennaio 2027 la carta d'identità cartacea non scaduta potrà continuare a essere utilizzata in Italia per:
- rapporti con la Pubblica amministrazione e con soggetti che erogano servizi pubblici
- l'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assistenziali
- la consegna di posta e atti giudiziari
- pperazioni di ritiro e deposito presso istituti bancari o di credito che erogano servizi finanziari o postali
- per tutti i contratti pubblici o privati sottoscritti entro il 3 agosto 2026 utilizzando una carta d'identità cartacea, il documento continuerà a essere valido fino alla sua naturale scadenza esclusivamente ai fini di quel rapporto contrattuale.
Fino al 31 dicembre 2027, se la Carta d'identità elettronica non può essere rilasciata in tempi utili, il Comune potrà emettere un documento d'identità provvisorio:
- valido fino a sei mesi
- non rinnovabile
- da restituire al momento del ritiro della CIE
Il documento provvisorio è valido anche per l'espatrio, ma alcuni Stati potrebbero non riconoscerlo. E’ quindi consigliabile verificarne preventivamente l'accettazione con il Paese di destinazione. "Le nuove disposizioni – spiegano dai Servizi Demografici del Comune di Orvieto - servono a garantire la continuità dei servizi e a evitare disagi durante il periodo di transizione verso la completa diffusione della CIE. Tuttavia invitiamo i cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea a prenotare un appuntamento on line, attraverso il sito web del Comune, per procedere al rinnovo e alla sostituzione con la carta d’identità elettronica".
Attualmente sono 2.232 i cittadini residenti a Orvieto in possesso del documento d’identità cartaceo. Da novembre 2025 a oggi l’Ufficio Anagrafe del Comune di Orvieto ha provveduto al rinnovo e rilascio della CIE a 2.926 persone.
Di seguito il testo integrale dell'articolo 11 del Decreto legge 108/26:
Art. 11
Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica
1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata ai fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita nell'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.
2. Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì, essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti di credito che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027.
3. Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All'atto del ritiro della carta di identità elettronica, il documento provvisorio è restituito al Comune.
4. Il documento d'identità provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, è considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'atto del rilascio, il cittadino è avvertito che il documento d'identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio.
5. Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identità elettronica con le modalità informatiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, la società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per realizzare le funzionalità strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto.
6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
7. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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