La presidente della Regione emana l'ordinanza per prevenire i rischi legati all'esposizione prolungata al sole

Venerdì 13 giugno, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha firmato “l’ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica: misure di prevenzione per l’attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole”. L’emanazione si è resa necessaria e urgente, viste le temperature e le condizioni meteo climatiche al di sopra della media stagionale.
Pertanto, sentite le parti sociali e datoriali, la presidente ha deciso di emanare l’ordinanza speculare a quella emanata lo scorso anno a fine luglio così da renderla operativa nel più breve tempo possibile, mentre nei prossimi giorni la Regione incontrerà le parti sociali e datoriali e le associazioni di categorie per apportare modifiche e integrazioni volte alla sempre maggiore tutela dei lavoratori e alla sempre riduzione del rischio. Con l’ordinanza si dispone che:
- È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto, in condizioni di esposizione prolungata al sole, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "Alto"
- Il divieto di cui al punto precedente non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l'adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro, come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale di riferimento
- La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato)
- La presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza e per garantire la più ampia diffusione sull'intero territorio regionale, viene trasmessa ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai residenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di Anci Umbria, ai sindaci dell'Umbria, alle Aziende sanitarie locali della Regione Umbria, ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e alle associazioni nazionali di categoria.
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