cronaca

Sanitopoli, dalla III Sezione del Consiglio di Stato una conferma per la linea difensiva di Marini

lunedì 22 novembre 2021

Il Consiglio di Stato di recente si è espresso sulle prove selettive per le categorie protette (disabili) in àmbito sanità. Non sono concorsi, ma solo test attitudinali: lo ha stabilito, ribaltando la decisione del Tar del Lazio con una sentenza dell’11 novembre scorso. Al centro del ricorso amministrativo ci sono alcuni concorrenti alla prova della Azienda Usl Umbria 2 svoltasi nell’anno 2015 mentre altri concorrenti hanno interposto il contro ricorso. Ebbene, secondo il Consiglio di Stato, la procedura in questione, che prevede prova scritta e colloquio, “ha niente altro che la natura di prove attitudinali finalizzate ad accertare l’idoneità professionale dei partecipanti rispetto alle mansioni da assegnare. esse sfuggono al regime tipico delle selezioni concorsuali e alla cognizione del giudice amministrativo”. Il contenzioso è stato così rimandato al giudice del lavoro.

Il pronunciamento del Consiglio di Stato è stato subito letto come la conferma delle tesi delle difese nel maxiprocesso Concorsopoli, dove vengono contestati reati di rivelazione e falso anche in queste prove. Nicola Pepe, avvocato dell’ex presidente della giunta regionale Catiuscia Marini, raggiunto per un commento, dopo la dovuta premessa: “Catiuscia Marini è totalmente estranea ai fatti dell’imputazione”, ci dice che la sentenza firmata dal presidente Michele Corradino costituisce a suo modo di vedere “un autorevole vaglio, da parte dell’organo di legittimità, di quello che abbiamo sempre sostenuto. Le assunzioni al lavoro di soggetti inabili si basa su schemi normativi speciali e la qualificazione della procedura di selezione, per le fasce protette, è su base idoneativa e quindi priva di quel carattere concorsuale ancorato alla competitività.

Ma soprattutto la natura di queste procedure non muta in base alle scelte, anche autovincolanti, che la pubblica amministrazione intenderà eventualmente assumere. In pratica si tratta di stabilire la idoneità del soggetto a ricoprire una prestazione lavorativa. Mi spiego meglio: se un ipovedente può essere assolutamente idoneo a svolgere il ruolo di centralinista, ciò può non valere per altre mansioni. Sarebbe eccentrico, rispetto al sistema normativo ed alla volontà del legislatore, pensare di sottoporre a procedura competitiva i soggetti appartenenti alle fasce protette. Il principio è quello dell’inclusione, non della competitività. È una scelta netta all’insegna del sociale. In un mondo in cui sembra contare solo la competitività, è importante tutelare anche le fasce più deboli. Ed il legislatore lo ha stabilito, anche normativamente".
 
 

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