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Scheda del Decreto legge 123/07

martedì 1 aprile 2008
SCHEDA DECRETO DELEGATO LEGGE N. 123/07 Le norme contenute nell’attuale decreto legislativo vengono finalmente estese a tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza ( telelavoro) di impresa famigliare e flessibili. SISTEMA ISTITUZIONALE A) Organi di Livello Nazionale Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (presso Ministero della salute) Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (presso il Ministero del lavoro) Sistema Informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per fornire dati utili a programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali B) Organi di livello territoriale Coordinamento delle attività di vigilanza in capo alle regioni che coordineranno anche le attività degli specifici coordinamenti provinciali ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA E NUOVI POTERI ISPETTIVI le attività di informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei confronti delle aziende,saranno svolte dalle AA.SS.LL., dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dall’ISPESL, dal Ministero del lavoro, dal Ministero dello sviluppo economico, dall’INAIL, dall’IPSEMA, dagli organismi paritetici e dagli enti di patronato, anche attraverso convenzioni. Gli ispettori possono disporre in caso di violazioni gravi la sospensione dell’attività imprenditoriali e che termina con la regolarizzazione dei lavoratori in nero e l’eliminazione delle situazioni di rischio. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino sei mesi. Il personale delle pubbliche Amministrazioni preposto al controllo e alla vigilanza della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro non può svolgere attività di consulenza presso le Aziende ad alcun titolo. Gli importi in denaro che provengono dall’emanazione di sanzioni pecuniarie, vengono rassegnati alle Amministrazioni che le hanno elevate per finanziare le attività di prevenzione e dare sostegno alle piccole e medie imprese. GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Le misure generali di tutela dei lavoratori sono : valutazione ed eliminazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, utilizzo minimo di agenti e/o lavorazioni e/o macchinari pericolosi, misure di protezione collettiva e individuale, controllo sanitario, informazione e formazione dei lavoratori e dei dirigenti, informazione e formazione degli RLS, adozione delle buone prassi, pianificazione di misure di emergenza, manutenzione regolare dispositivi sicurezza. I costi di dette misure non devono mai ricadere sui lavoratori. Obblighi per il datore di Lavoro: Effettuare la valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del documento conseguente a tale valutazione sia in caso di normali attività lavorative che in caso di appalto e subappalto. Designare il responsabile del servizio di prevenzione. Nomina del medico competente. Individuare i lavoratori incaricati al servizio di emergenza e prevenzione incendi , di salvataggio e primo soccorso, ai quali devono essere forniti idonei dispositivi di protezione individuale. Richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori di tutte le misure previste dalle norme vigenti. Informare in tempo reale i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato. Formare e informare i lavoratori, i dirigenti, i preposti. Consentire la normale attività ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Consegnare agli RLS copia del documento di valutazione di rischio. Comunicare agli enti preposti INAIL e IPSEMA i dati relativi agli infortuni. Munire tutti i lavoratori di una tessera di riconoscimento ivi compresi quelli delle ditte in appalto e subappalto. Fornire informazioni al medico competente in merito alla natura dei rischi, organizzazione del lavoro, descrizione degli impianti, dati sulle malattie professionali e i relativi provvedimenti. Interventi di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali dove si svolge l’attività lavorativa. Sanzioni Arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro nei casi di non effettuazione della valutazione dei rischi. di non redazione del documento di valutazione dei rischi. mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione. l’arresto da sei mesi ad un anno quando la mancata valutazione dei rischi interessa imprese altamente pericolose come per la fabbricazione di esplosivi, la lavorazione di agenti cancerogeni, il lavoro in miniera, i cantieri edili particolarmente complessi Obblighi per il Preposto Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte di tutti delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Dare istruzioni ai lavoratori incaricati al servizio di emergenza e prevenzione. Verificare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei DPI. Anche in questo caso è prevista una ammenda o in casi gravi l’arresto. Obblighi per i lavoratori Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella degli altri lavoratori. Contribuire, per quanto di spettanza, all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza. Osservare le norme e le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di protezione collettiva ed individuale. Utilizzare correttamente le attrezzature e i mezzi di trasporto. Utilizzare correttamente i DPI. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra notizia di rischio comunque appresa. Partecipare alla attività di formazione e di addestramento. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti. Obblighi per i progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori Le scelte progettuali e tecniche, la fabbricazione e la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature, la realizzazione di impianti devono essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative. Anche in questo caso è prevista una ammenda o in casi gravi l’arresto Obblighi per il medico competente Collaborare con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione per la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria, e per la predisposizione delle misure preventive per la tutela della salute. Programmare ed effettua la sorveglianza sanitaria. Istituire e trattare i documenti clinici e amministrativi atti ad una corretta sorveglianza delle condizioni di salute dei lavoratori, che consegna, nel rispetto della legge, al datore di lavoro e, nei casi previsti, al lavoratore. Fornire ai lavoratori le informazioni sulla salute e sicurezza. Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno. Anche in questo caso è prevista una ammenda o in casi gravi l’arresto. Obblighi per le Imprese Generale adeguamento delle disposizioni già previste dal D.Lgs. n. 626/94, con la previsione di sanzioni che vengono modulate dal pagamento di una ammenda pecuniaria fino al caso limite all’arresto dei responsabili. I responsabili delle Aziende dove si svolgano attività particolarmente pericolose, che non redigano il documento di valutazione del rischio, sono puniti con l’arresto. Negli altri casi per tutte le altre Aziende, che non redigano il documento di valutazione del rischio, i responsabili sono puniti con sanzioni che vanno dall’ammenda fino all’arresto. In caso di colpa in un incidente grave dove si sono riscontrati feriti o morti, vengono applicati ai responsabili dell’Azienda sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro, la sospensione dell’attività e interdizione alla collaborazione con le P.A., la partecipazioni ai pubblici appalti e gare d’asta, nonché le relative conseguenti imputazioni di carattere penale (lesioni o omicidio colposo). Piccole imprese e lavoratori in appalto Viene istituito un nuovo documento di valutazione del rischio per le aziende committenti di appalti e sub appalti, la cui omissione è sanzionata. Tale documento “di valutazione dei rischi da interferenze” analizza tutte le possibili situazioni di pericolo o rischio in tutte le lavorazioni che vedano coinvolte la totalità delle Aziende che operano nello stesso sito produttivo. Il Committente di appalti e sub appalti risponde di tutti gli incidenti che avvengono nei diversi cantieri o siti che coinvolgano i lavoratori delle Ditte appaltatrici. Sarà vietato il massimo ribasso nelle gare di appalto della P.A. e in generale le Aziende debbono valutare le misure e i costi delle attività di prevenzione e sicurezza del lavoro. Il costo relativo alle attività di sicurezza non può comunque essere soggetto a ribasso d’asta. I lavoratori che operano presso le Aziende in appalto debbono essere identificati con un apposito tesserino al pari degli altri lavoratori. Le imprese fino a 50 dipendenti dal 2010 potranno compilare un documento di valutazione dei rischi tipo standardizzato. MOTIVI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ E INTERDIZIONE ALLA COLLABORAZIONE CON LE P.A. E ALLA PARTECIPAZIONI AI PUBBLICI APPALTI E GARE D’ASTA: Presenza di oltre il 20 % di lavoratori in nero. Violazione ripetuta delle misure di riposo. Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto (mancato utilizzo della cintura di sicurezza, mancanza di protezioni verso il vuoto). Violazioni che espongono al rischio di seppellimento ( mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno). Violazioni che espongono al rischio di folgoramento (lavori in prossimità di linee elettriche, presenza di conduttori nudi in tensione, mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Violazioni che espongono al rischio d’incendio ( mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette, mancanza mezzi estinzione incendi). Violazioni che espongono al rischio d’amianto ( mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto). Sorveglianza sanitaria Viene istituito un libretto sanitario e di rischio personale per ogni lavoratore che seguirà l’intera vita lavorativa, anche quando si cambierà lavoro o mansione. Le risultanze della sorveglianza sanitaria svolte dal medico competente dipendente dall’azienda, verranno annualmente comunicate al Servizio Sanitario Nazionale per il tramite della ASL territorialmente interessata. Finalmente sarà possibile avere a disposizione una informazione epidemiologica per milioni da lavoratrici e lavoratori sottoposti a visite mediche professionali. Viene confermato l’obbligo per le Aziende di tenere un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. .Detto registro va trasmesso annualmente all’ISPESL e al SSN. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello aziendale (RLS), territoriale (RLST) e di sito produttivo (RLSS). Il Ministero del Lavoro sentite le parti sociali (OO.SS. e organizzazioni datoriali) indice le elezioni degli RLS in un’unica giornata a livello nazionale. In tutte le Aziende si debbono tenere le elezioni indipendentemente dal numero dei dipendenti delle stesse. Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale RLST svolgerà funzioni del RLS aziendale nelle realtà produttive dove i lavoratori non hanno eletto il loro RLS. Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza di Sito opererà nei contesti produttivi realizzati in realtà ( porti, cantieri grandi opere, siti industriali ) in cui sono presenti più di 500 lavoratori con la contemporanea presenza di più Aziende. L’attività degli RLST e di Sito verrà finanziata con un contributo equivalente al valore di due ore di lavoro per dipendente di quelle Aziende all’interno delle quali non è stato eletto il RLS aziendale. Il fondo così costituito verrà gestito dall’INAIL. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS accedono a tutti i luoghi di lavoro, vengono consultati nella redazione del documento di valutazione dei rischi e del documento di valutazione delle interferenze e gli stessi documenti devono essere loro consegnati da parte dell’azienda. Nel caso di mancato rispetto di tale norma è prevista una sanzione penale. Inoltre il RLS: E’ consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e sulla attività di formazione; riceve una formazione adeguata per promuovere, elaborare e attuare delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute dei lavoratori; deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, degli spazi e dei mezzi idonei per esercizio delle funzioni . Non può subire alcun pregiudizio a causa della propria attività è tenuto al segreto industriale relativamente alle informazioni assunte nell’esercizio delle sue funzioni. L’incarico di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto alla prevenzione. Misure di sostegno Saranno finanziati con ulteriori risorse oltre i 50 milioni già previsti lo sviluppo degli Enti Bilaterali, la formazione per i datori di lavoro e i preposti per i lavoratori, l’introduzione di percorsi formativi nella scuola pubblica e l’innovazione nella ricerca.

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