politica

Mozione di Sacripanti (FdI-An) sul sostegno alla proposta di legge elettorale regionale "Progetto dei Territori"

venerdì 30 gennaio 2015
Mozione di Sacripanti (FdI-An) sul sostegno alla proposta di legge elettorale regionale "Progetto dei Territori"

In vista del prossimo consiglio comunale, è stata depositata una mozione a firma Sacripanti (FdI-An) sul sostegno della proposta di legge, presentata dal Comitato delle Liste e Associazioni civiche, denominata "Progetto dei Territori", in grado di assicurare pari dignità e una giusta rappresentanza di tutti i territori umbri, compreso quello Orvietano. Di seguito il testo:

Il Consiglio Comunale di Orvieto,

esaminata la “Relazione al progetto di legge elettorale per la Regione Umbria”, il cui testo viene di seguito riportato:

“Il mutamento della normativa quadro nazionale e dello statuto della Regione che ha ridotto da 30 a 20 i consiglieri regionali impone l'adozione di una nuova legge elettorale per il Consiglio Regionale. Il presente disegno di legge ha lo scopo di dotare la Regione Umbria di una legge elettorale che risponda a criteri di effettiva democraticità, consenta ai cittadini di poter eleggere consapevolmente i propri rappresentanti al Consiglio Regionale, garantisca a ciascun territorio della Regione una adeguata rappresentanza e favorisca la governabilità.

Al fine di raggiungere questi risultati, rispetto alla legge elettorale vigente è stato ridotto il numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste, è stata eliminata qualsiasi forma di candidatura che privilegi nell'elezione alcuno dei candidati a scapito di altri e sono stati introdotti collegi uninominali per eleggere la metà dei consiglieri in modo che abbiano uno stretto legame col territorio. Inoltre contiene una norma che garantisce la sicura formazione di una maggioranza in consiglio regionale al fine di favorire la governabilità della regione. E' perciò prevista l'abrogazione in toto della precedente legge elettorale ed il rinvio alle norme nazionali per quanto non espressamente disciplinato dal presente progetto di legge.

Il progetto si compone di 23 articoli separati, ciascuno rubricato, che ora si descrivono singolarmente:
Art. 1: Afferma il principio di elezione diretta a suffragio universale con voto segreto del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale e la contestualità delle elezioni.

Art. 2: Determina la composizione del Consiglio Regionale del quale fa parte anche il Presidente della Giunta Regionale in quanto tale.

Art. 3: Determina la durata in carica del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale rinviando ad una legge nazionale.

Art. 4: Stabilisce i tempi per indire delle elezioni e l'obbligo di comunicare il decreto di indizione ai sindaci della Regione ed al Presidente della Corte di Appello.

Art. 5: Determina chi ha diritto all'elettorato attivo.

Art. 6: Determina chi ha diritto all'elettorato passivo.

Art. 7: Stabilisce che la metà dei consiglieri sia eletta nei collegi uninominali e la metà con sistema proporzionale. Tale metodo garantisce che ciascun territorio della regione abbia un rappresentante e che le minoranze possano avere un diritto di tribuna.

Art. 8: Determina la divisione del territorio regionale in dieci collegi uninominali ciascuno contenete non meno di 75000 abitanti e non più di 100000 abitanti, con una flessibilità dei detti limiti del 10% ed attribuisce il potere di determinare concretamente i collegi al Consiglio Regionale. Inoltre è stabilito che venga eletto in ciascun collegio il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, introducendo così per questa quota di consiglieri un sistema di elezione uninominale a turno unico. Stabilisce altresì che i candidati dei collegi uninominali possano essere presentati sia da liste singole che da coalizioni e vieta la candidatura di una persona in più di un collegio, ciò al fine di ridurre il potere che di fatto hanno i dirigenti ed organizzatori delle liste di determinare la scelta degli elettori, limitandone la libertà mediante la riduzione dell'offerta.

Art. 9: Stabilisce che l’unica circoscrizione elettorale nella quale si deve eleggere la quota proporzionale è coincidente con l’intero territorio della regione. Stabilisce inoltre che la quota proporzionale dei Consiglieri Regionali è eletta proporzionalmente tra i candidati presentati da liste concorrente e che ciascuna lista deve essere contrassegnata da un simbolo ed essere collegata ad un candidato Presidente della Giunta Regionale. Tale ultimo collegamento è necessario perché il Presidente della Giunta Regionale è eletto in base ai voti riportati dalle liste a lui collegate nel proporzionale.

Art. 10: Stabilisce che ciascuna lista che voglia partecipare alle elezioni deve presentare candidati in almeno otto collegi uninominali e deve presentare a lista per la quota proporzionale.

Art. 11: Stabilisce che i partiti o gruppi politici che vogliano partecipare alle elezioni debbano depositare il contrassegno con il quale contraddistinguere la lista che intendono presentare, prima delle elezioni, presso la Corte di Appello. Inoltre obbliga i soggetti politici che normalmente si identificano con un simbolo ad usarlo.

Art. 12: Stabilisce come si presentano le candidature alla carica di Consigliere Regionale. I candidati nei collegi uninominali e quelli della lista proporzionale sono presentati in una unica lista. In caso di coalizione tra liste, i candidati dei collegi uninominali sono comuni tra le liste coalizzate. Le liste devono complessivamente essere formate da metà uomini e metà donne e nella lista proporzionale non possono succedersi più di due candidati dello stesso genere. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 1500 elettori e da non più di 2000 elettori. Non ammette che una persona si candidi con più liste, salvo che sia candidata in un collegio uninominale da più liste coalizzate tra loro. Non ammette la candidatura contemporaneamente nella parte proporzionale di una lista ed in un collegio uninominale. Non ammette la candidatura in più collegi uninominali. Consente al candidato Presidente di candidarsi anche alla carica di Consigliere Regionale ma soltanto in una lista proporzionale.

Art. 13: stabilisce le modalità di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta Regionale, che deve essere fatta presso la Corte di Appello collegandosi alle liste dei candidati alla carica di Consigliere Regionale. Pertanto non è previsto che il candidato Presidente sia presentato in quanto tale dagli elettori, ma sono gli elettori che presentano le liste a candidare, implicitamente, il Presidente della Giunta Regionale. Inoltre limita la possibilità di candidarsi a Presidente della Giunta Regionale chi abbia già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

Art. 14: Descrive le schede elettorali. Per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale sono previste due schede: una per l'elezione di consiglieri nei collegi uninominali ed una per l'elezione dei consiglieri nella parte proporzionale. I voti espressi per l'elezione dei consiglieri nella parte proporzionale sono anche validi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale. La scheda per l'elezione dei Consiglieri candidati nei collegi uninominali prevede che ciascun candidato sia associato a tutti i simboli delle liste che lo sostengono e al nome del Presidente della Giunta Regionale ad esse collegato. il sistema è concepito in modo che non vi sia possibilità di confusione per l'elettore che troverà associati il nome del Presidente della Giunta Regionale e del candidato consigliere in un unico riquadro e dovrà tracciare un solo segno per sceglierli. La scheda per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei Consiglieri nella parte proporzionale è divisa in riquadri che contengono il nome del candidato Presidente della Giunta Regionale, il simbolo della lista che lo sostiene e lo spazio per esprimere il voto di preferenza. Il nome del candidato Presidente della Giunta Regionale è inserito nel riquadro di ogni lista alla quale è collegato. Tale ripetizione si propone evitare che l'elettore non esprima il voto per la lista tracciando un segno solo sul nome del candidato Presidente della Giunta Regionale. Infatti, ove lo facesse, implicitamente voterebbe la lista che si trova nello stesso riquadro. Nel presente progetto di legge non è previsto, infatti, il voto disgiunto tra candidato Presidente della Giunta Regionale e liste alle quali è collegato. E' invece previsto che l'elettore possa scegliere due liste diverse votando un candidato Consigliere nel collegio uninominale di una lista diversa da quella votata per l'elezione della parte proporzionale.

Art. 15: Stabilisce come si elegge il Presidente della Giunta regionale. Per ottenere l’elezione al primo turno è necessario che il candidato più votato riceva almeno il 37% dei voti. Se invece nessun candidato riceve il 37% dei voti al primo turno si effettua un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti nella lista proporzionale. A parità di voti tra il secondo ed il terzo viene preferito quello che ha ricevuto più voti nei collegi uninominali. In caso di ulteriore parità viene preferito il più anziano. E’ disciplinata anche la sostituzione del candidato che decedesse nell’intervallo tra i due turni con quello che segue per numero di voti. In caso di ballottaggio ciascuno dei due candidati conserva i collegamenti con le liste che lo hanno sostenuto durante il primo turno, ma sono ammessi collegamenti con altre liste che non sostengano l’altro candidato al ballottaggio. La scheda del turno di ballottaggio è divisa in due riquadri in ciascuno dei quali è scritto il nome di un candidato ed i simboli delle liste che lo sostengono. Al ballottaggio viene eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed alle liste che lo sostengono viene assegnato il premio di maggioranza nei modi descritti all’art. 18. Infine è stabilita l'incompatibilità della carica di Assessore Regionale con quella di Consigliere Regionale.

Art. 16: Stabilisce il principio della concessione di un premio di maggioranza sino alla concorrenza di undici consiglieri a favore della lista o della coalizione di liste che abbiano ricevuto almeno il 37% dei voti. Se la soglia del 37% non è raggiunta al primo turno si effettua un turno di ballottaggio ed il premio attribuito alle leste che sostengono il Presidente vincente. Con questa norma si vuole instaurare un sistema maggioritario a doppio turno.

Art. 17: Stabilisce le soglie di accesso delle liste proporzionali alla ripartizione dei seggi di Consigliere Regionale. E’ stabilito un limite del 3% per ciascuna lista e del 10% per ciascuna coalizione. Per la coalizione è previsto inoltre che almeno una lista abbia ottenuto il 3% dei voti.

Art. 18: Stabilisce come viene determinata l’elezione al Consiglio Regionale dei candidati. Preliminare all’elezione dei Consiglieri è la proclamazione dell’elezione del Presidente della Giunta Regionale. Dopo tale proclamazione si attribuiscono i seggi dei collegi uninominali ai candidati Consigliere Regionale che abbiano riportato il maggior numero di voti. Poi si attribuiscono i seggi della quota proporzionale alle liste o alle coalizioni di liste. Il metodo di riparto dei seggi e proporzionale con il sistema D’Hont, che viene utilizzato sia per la ripartizione dei seggi tra coalizioni che all’interno delle coalizioni, sia per le coalizioni di minoranza che per quelle di maggioranza. Allo scopo di mantenere il premio di maggioranza entro limiti ragionevoli, è previsto un meccanismo che eviti di valorizzare due volte i voti utilizzati per eleggere i consiglieri nei collegi uninominali. Tale meccanismo consiste nel sommare tutti i voti presi nei collegi uninominali da una coalizione o da una lista presentatasi da sola. Poi si riduce la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste da utilizzare per l'attribuzione dei seggi nella parte proporzionale di tanti voti quanti sono quelli ricevuti dalla stessa lista o coalizione di liste nella parte uninominale. In caso di coalizione, ai fini del riparto interno dei seggi, i voti dei collegi uninominali sono sottratti a ciascuna lista coalizzata in proporzione ai voti riportati dalla stessa nella parte proporzionale. In tal modo si vuole impedire che una coalizione che, per ipotesi prenda il 50% dei voti possa ottenere 16, o più in caso di resti spezzettati per le altre liste, consiglieri su 21. Ovviamente, per l’applicazione del premio di maggioranza è possibile che il numero di voti necessario per eleggere un consigliere di minoranza sia sensibilmente maggiore di quello necessario per eleggere un consigliere di maggioranza. In ogni caso, saranno eletti soltanto consiglieri che, nei collegi uninominali o nella lista proporzionale siano stati personalmente individuati e votati dagli elettori. Ciò vale anche per i candidati Presidente della Giunta Regionale non eletti alla carica, che potranno diventare consiglieri Regionali solo se candidati e votati anche nelle liste proporzionali.

Art. 19: Stabilisce che il Presidente della Giunta Regionale è anche membro del Consiglio Regionale che, per effetto di ciò, è costituito da 21 membri.

Art. 20: Stabilisce come si vota per eleggere la parte proporzionale dei i candidati Consiglieri Regionali. È previsto che ciascun elettore possa esprimere un voto alla lista ed un voto di preferenza per un candidato della stessa lista. Il voto dato alla lista vale anche come voto al candidato Presidente della Giunta Regionale. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome del candidato nell'apposito spazio contenuto nel riquadro ove è stampato il simbolo della lista o i simboli delle liste coalizzate ed il nome del candidato Presidente

Art. 21: Stabilisce che per i candidati Consiglieri Regionali nei collegi uninominali si esprime il voto tracciando un segno nel riquadro che contiene il loro nome il nome del candidato Presidente della Giunta regionale e i simboli delle liste che sostengono entrambi. In questo caso il voto espresso a favore del candidato è valido per stabilire quale sia il candidato Presidente della Giunta Regionale ammesso al ballottaggio in caso di parità di voti ricevuti nel voto proporzionale.

Art. 22: Rinvia alla legge nazionale ed alle altre leggi regionali in materia per quanto non previsto dalla presente legge. Rinvia altresì ai regolamenti nazionali e regionali.

Art. 23: Abroga la precedente legge elettorale regionale.”
Considerato che la proposta di legge elettorale, così come sopra illustrata ed il cui testo si allega alla presente, ha già riscontrato l’adesione del Comune di Gubbio e che molti altri Comuni umbri sono in procinto di sostenerla;

Considerato ulteriormente che tale proposta di legge, presentata alla Commissione Statuto del Consiglio Regionale proprio dal Comune di Gubbio, ha ottenuto ufficialmente il giudizio di ammissibilità da parte dei tecnici della Regione Umbria;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio comunale di Orvieto sostiene la proposta di legge elettorale denominata “Progetto dei Territori” ed impegna il Sindaco e la Giunta di Orvieto ad intraprendere, di concerto con il Comitato promotore dell’iniziativa legislativa, tutte le azioni necessarie affinché il Consiglio regionale desista dall’approvare leggi elettorali fortemente penalizzanti per i territori marginali e periferici, che rischierebbero di non vedersi più rappresentati in Regione, ed approvi questa ipotesi di legge elettorale, la cui attuazione garantirebbe la piena rappresentanza di tutte le realtà territoriali.

Impegna, altresì, la Presidenza del consiglio comunale a trasmettere copia della presente Mozione alla Commissione Statuto della regione Umbria.