politica

Orvieto e il Comprensorio al voto, numeri e informazioni per una giornata di democrazia

giovedì 22 maggio 2014
Orvieto e il Comprensorio al voto, numeri e informazioni per una giornata di democrazia

Domenica 25 maggio si vota in tutta Italia per le elezioni europee, amministrative e regionali in oltre 61.000 sezioni elettorali. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23; si potrà votare per l’elezione dei 73 membri del Parlamento europeo (cui spettano i posti riservati all’Italia) e per il rinnovo dei consigli regionali (in Abruzzo e in Piemonte) e dei consigli comunali in quasi 4.000 località. L’eventuale ballottaggio per l’elezione dei sindaci è invece previsto per domenica 8 giugno, sempre dalle 7 alle 23.

Per le europee l’Italia è stata suddivisa in 5 macro-circoscrizioni: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole. Al momento del voto l’elettore riceverà per le europee una scheda unica, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale in cui si è inscritti. Quella del Centro è di colore rosa. Per le Amministrative nel Comune di Orvieto, il corpo elettorale è così suddiviso: 16.496 elettori per le Europee (7.764 maschi e 8.732 femmine), e 16.765 per le Comunali (7.898 maschi e 8.867 femmine) a cui si aggiungono 171 (90 maschi e 81 femmine) elettori iscritti all’Aire ma votanti all’estero. Il territorio comunale è suddiviso in 29 sezioni elettorali (Benano è stata accorpata con la sezione 18 di Sferracavallo).

Nei comuni del comprensorio si contano 1525 aventi diritto al voto ad Allerona, 2282 a Baschi, 2497 a Castel Viscardo, 2326 a Fabro, 1391 a Ficulle, 1388 a Montecchio, 1001 a Montegabbione, 1245 a Monteleone d'Orvieto, 1621 a Porano e 1858 a San Venanzo.

COME SI VOTA ELEZIONI EUROPEE
L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore rosa. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. Ciascun elettore può anche esprimere voti di preferenza. Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. È possibile esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza. I voti si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.

COME SI VOTA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd.“voto disgiunto”); per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco.

E' possibile votare solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

Le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata. Ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco qualora nessun candidato alla stessa carica abbia conseguito la maggioranza dei voti validi. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

COME SI VOTA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata; tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata.

E' possibile esprimere il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

Le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

VALIDITA’ DEL RISULTATO NEI COMUNI CON UNA SOLA LISTA
Dove sia stata ammessa e votata una sola lista, e nel caso dell’orvietano si tratta dei Comuni di Allerona e Baschi, secondo quanto riportato nel sito del Ministero degli Interni: sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione e' nulla.

INDICAZIONI TECNICHE
Le operazioni di voto si terranno nella sola giornata di Domenica 25 maggio dalle ore 7 alle ore 23.
Le operazioni di Scrutinio per l’elezione del membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia si svolgeranno dalle ore 23 di Domenica 25 maggio e dovranno concludersi entro 12 ore dal loro inizio.
Le operazioni di Scrutinio delle Elezioni Comunali si svolgeranno invece Lunedì 26 maggio dalle ore 14 e dovranno concludersi entro 12 ore. Per votare occorre presentarsi al seggio con un documento d’identità valido e la tessera elettorale. In caso di smarrimento della tessera elettorale l’elettore può rivolgersi presso gli uffici del comune di residenza per richiedere il duplicato anche durante la giornata di Domenica 25.

I medici autorizzati al rilascio di certificati per gli elettori fisicamente impediti