politica

Disegno di Legge "Ordinamento del Servizio Sanitario Regionale"

giovedì 31 maggio 2012

La decisione di presentare un disegno di legge finalizzato al riassetto del Servizio Sanitario Regionale discende dall'esigenza di adeguare la LR 20 gennaio 1998, n. 3 da un lato di innovare il Sistema per garantirne la sua sostenibilità di lungo periodo e dall'altro all'evoluzione normativa in materia, armonizzandola anche con gli atti regionali di programmazione.

Nell'ambito della ridefinizione del assetto istituzionale del SSR si è ritenuto di valorizzare ruolo e compiti attribuiti agli altri Enti istituzionali ed in particolare ai Comuni, attraverso un loro maggior coinvolgimento nel governo del Sistema sanitario regionale sia in forma singola, che in organismi rappresentativi degli stessi [art. 4 (Comune), art. 5 (Conferenza dei Sindaci), art. 6 (Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale) e art. 29 (Comitato dei Sindaci di Distretto)].

Con il presente ddl si è inteso, altresì, dare un nuovo assetto organizzativo al SSR anche per far fronte ad un crescente fabbisogno finanziario che si contrappone ad un contesto generale di risorse in diminuzione, delineando una strutturazione funzionale che consenta di operare il governo del sistema garantendo da un lato l'appropriatezza delle prestazioni e della qualità dell'assistenza, lo sviluppo delle cure primarie con un'articolata rete di servizi territoriali in grado di reggere al peso crescente delle malattie croniche e dall'altro il sostanziale equilibrio economico finanziario del sistema.

Il disegno di legge ridefinisce l'assetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale a partire dal ruolo della Regione che esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo, di monitoraggio, di verifica e valutazione delle attività svolte nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale; nonché la ripartizione delle risorse e le atre funzioni ad essa demandate dalla legge dello Stato.

A tal proposito, nel ddl è stato introdotto un apposito "Titolo" riguardante "la programmazione e gestione del servizio sanitario regionale" in cui si individuano i livelli e gli strumenti di programmazione, unitamente alla previsione normativa del Sistema informativo sanitario unitario a livello regionale (art. 41), dell'Osservatorio epidemiologico regionale (art. 43), dell'istituzione dell'Anagrafe sanitaria regionale (art. 42) e dei registri regionali di patologia e di mortalità (art. 44), in modo da poter adeguatamente esercitare la propria funzione di governance del sistema.

È prevista la riduzione da quattro a due delle Unità sanitarie locali, che sono le seguenti:
· Unità sanitaria locale Umbria n. 1
· Unità sanitaria locale Umbria n. 2

Sono confermate le aziende ospedaliere di rilievo nazionale di alta specialità: l'Azienda Ospedaliera di Perugia, Santa Maria della Misericordia e l'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni.

Viene introdotta rispetto alla vigente normativa regionale la previsione di un modello organizzativo e funzionale di Aziende ospedaliero-universitarie, in cui è perseguita la completa integrazione tra l'attività didattica e di ricerca di medicina e chirurgia e l'attività assistenziale, che è regolato con protocollo d'intesa tra Regione ed Università. Tra gli organi delle Aziende ospedaliero-universitarie è previsto l'Organo d'indirizzo, il quale è unico per tutte le suddette aziende costituite nella Regione.

Inoltre il ddl sviluppa le seguenti aree di intervento:
- forte valorizzazione delle attività di prevenzione, che sono inserite in modo continuativo nella normale programmazione dei distretti e degli ospedali;
- una rete territoriale più forte, nella quale sono potenziate le sue componenti di base, specialistiche di "residenzialità" e "domiciliarità";
- una rete ospedaliera orientata alla medio intensità di cura i cui ospedali sono accorpati in un unico presidio, e un potenziamento del sistema di emergenza -urgenza costituito da presidi ospedalieri autonomi;
- un importante riconoscimento e coinvolgimento dell' associazionismo.

Il Titolo III raccoglie tutti gli articoli che concorrono a delineare l'assetto organizzativo ed i principali meccanismi operativi delle aziende sanitarie regionali. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie regionali. Le Aziende sanitarie erogano prestazioni tramiti i presidi ospedalieri che sono accorpati in un unico presidio, fatta salva la possibilità per gli ospedali sede di Dipartimento per l'emergenza ed urgenza di costituirsi in presidio ospedaliero autonomo.
Nell'ottica di definire la rete di servizi territoriali più completa possibile, il distretto quale presidio territoriale, con il potenziamento dell'assistenza primaria e tramite l'istituzione delle Case della Salute assicura la presa in carico integrata del bisogno sanitario e socio-sanitario e la continuità del percorso di cura e di assistenza del cittadino. Tale attività è resa coerente dal modello organizzativo adottato in cui i distretti sanitari e gli ambiti territoriali sociali coincidono e sviluppano una programmazione unitaria per le prestazioni ad integrazione socio-sanitaria.

I cittadini, specie le persone con problemi di cronicità, vengono presi in carico all'interno di un percorso di cura e assistenza unitario. Le molte risposte di cui necessita un problema così complesso (dimissioni protette, risposte mediche, sociali ed economiche) non devono essere composte insieme dal paziente o dalla sua famiglia, ma entrano tutte in una modalità di presa in carico globale che viene assicurata mediante la valorizzazione di forme di aggregazioni funzionali e territoriali dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di continuità assistenziale.

Sono, quindi, esplicitati gli strumenti di programmazione per la costruzione del sistema sanitario regionale ed integrato dei servizi socio-sanitari ed assumono così dignità di legge i principi di integrazione e concertazione istituzionale.

Sulla base delle predette considerazioni, rispetto agli attuali assetti istituzionali del Servizio sanitario regionale con il presente ddl si intende:
· rafforzare la presenza e il ruolo degli Enti Locali (anche tramite la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, le Conferenze dei Sindaci e dei Comitati dei Sindaci di distretto) nella programmazione e valutazione dell'assistenza sanitaria oltreché attribuire un significativo ruolo di partecipazione agli organismi sociali e all'utenza. Viene infatti prevista la partecipazione alla definizione degli atti fondamentali della Regione (Piano Sanitario Regionale), degli atti fondamentali della Azienda sanitaria regionale (Bilancio e documento di programmazione, Piano Attuativo Locale, Programma delle Attività Territoriali di distretto);
· attribuire alle rappresentanze degli Enti Locali la dovuta rilevanza istituzionale sia in sede di programmazione sanitaria e socio-sanitaria sia in sede di indirizzo e valutazione delle attività e dei servizi.

Ai fini del miglioramento della qualità e della sicurezza del servizio reso al cittadino è stata prevista anche l'attivazione di reti cliniche e sanitarie anche con altre istituzioni che consentano l'ottimizzazione e la specializzazione dei processi produttivi e garantiscano percorsi diagnostico terapeutici uniformi.

Nel ddl vengono introdotti due nuovi principi per la determinazione del finanziamento del Sistema Sanitario Regionale: fabbisogno standard e costo standard regionale. Tali criteri dovrebbero garantire, a parità di fattori di correzione, il progressivo superamento delle criticità dell'attuale sistema di determinazione del finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali, supportando una strategia di superamento della variabilità dei costi di Sistema.


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