politica
Oggi la verità sul caso Parretti
martedì 9 novembre 2004
E' atteso per il primo pomeriggio di oggi la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla lista "Orvieto agli orvietani" contro l'esclusione dalla competizioni elettorale di giugno. La sentenza potrebbe annullare i risultati del voto. Giancarlo Parretti fa affidamento su alcune sentenze emesse dallo stesso Consiglio di Stato su casi analoghi al suo e che si sono rivelate favorevole ai sostenitori delle liste elettorali escluse dalla competizione come era accaduto a quella denominata, appunto, "Orvieto agli orvietani".
La decisione del Consiglio di Stato è legata al ricorso che alcuni sostenitori dell'aspirante uomo politico avevano presentato contro la sentenza di primo grado emessa dal Tar dell'Umbria che aveva respinto le richieste di nuove elezioni con un'argomentazione che aveva suscitato forti perplessità negli avvocati di Parretti.
Il Tar aveva infatti dato ragione a chi sosteneva che due membri della commissione elettorale che aveva bocciato la lista Parretti non potevano ricoprire quel ruolo dal momento che avevano già sottoscritto altre liste elettorali, ma non aveva rinvenuto in ciò un buon motivo per riammettere la lista esclusa in base all'argomentazione secondo cui il parere di quei due membri sarebbe stato comunque ininfluente se la stessa commissione elettorale avesse deciso a maggioranza dei propri membri.
La decisione del Consiglio di Stato è legata al ricorso che alcuni sostenitori dell'aspirante uomo politico avevano presentato contro la sentenza di primo grado emessa dal Tar dell'Umbria che aveva respinto le richieste di nuove elezioni con un'argomentazione che aveva suscitato forti perplessità negli avvocati di Parretti.
Il Tar aveva infatti dato ragione a chi sosteneva che due membri della commissione elettorale che aveva bocciato la lista Parretti non potevano ricoprire quel ruolo dal momento che avevano già sottoscritto altre liste elettorali, ma non aveva rinvenuto in ciò un buon motivo per riammettere la lista esclusa in base all'argomentazione secondo cui il parere di quei due membri sarebbe stato comunque ininfluente se la stessa commissione elettorale avesse deciso a maggioranza dei propri membri.
