opinioni

Come si può andare in galera per quattro lattine di birra

domenica 28 maggio 2006
di Fausto Cerulli
La proprietà privata non è un furto, anzi…… Di come vi dimostro, codice alla mano, come si può arrivare ad essere condannati alla pena della reclusione per il furto di quattro lattine di birra, in compagnia di amici. Premetto che la colpa non è del giudice, non è dell’avvocato, non è neppure del pubblico ministero. La colpa è di due persone per bene, un re e il suo guardasigilli, che sarebbe come il ministro Castelli dell’orrendo governo Berlusconi o il ministro Mastella del governo di oggi, che ha segnato l’ascesa al potere della classe lavoratrice, e l’ascesa al trono della Camera dei Deputati del compagno Bertinotti. I due galantuomini di cui dicevo erano Vittorio Emanuele 3, più noto come “Sciaboletta”, e il suo ministro di Grazia e Giustizia, l’On. Prof. Rocco. Pace, all’anima loro. I due, nel 1930, pensa che ti ripensa, buttarono là il Regio Decreto n. 1398, recante “Approvazione del testo definitivo del codice penale”., e il Regio Decreto fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930 Avete letto bene: testo definitivo, così definitivo che a distanza di 76 anni è ancora il nostro codice penale vigente… Ma torniamo al furto. L’art. 624 codice penale inserisce il furto nel titolo tredicesimo, che parla dei delitti contro il patrimonio. Il furto, in particolare, fa parte dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. Ad una prima lettura il furto sembra una sciocchezzuola: commette furto chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola – ovviamente - a chi la detiene, e il colpevole è punibile con la pena della reclusione e con la multa fino a lire un milione. Il milione di lire è stato corretto in Euro 516.46. Il delitto è punito a querela della persona offesa, ecc. Ma l'art. 644, prima di concludersi, ti butta là un inciso che incide e come: “salvo che ricorra uno o più delle circostanze di cui agli arrt. 61 numero sette2 e 625.” Tralascio per ora l’art. 61, e passo al 625. Torniamo al casso delle lattine di birra rubate da tre allegri compagni di bagordi. Per loro scattano le seguenti aggravanti, salvo altre. La prima è costituita dal fatto che i tre hanno agito con destrezza (aggravante e n. 4) nel senso che mica ha detto al padrone del bar guarda che ti freghiamo tre lattine, anzi hanno fatto in modo che la parte lesa lì per lì non se ne accorgesse. La seconda aggravante consiste (aggravante n.5) nel fatto che il fatto è commesso da tre o più persone. Andiamo a vedere la pena comminabile: se concorrono due o più delle circostanze precedute dai numeri precedenti, la pena è della reclusione da tre, dico tre, a dieci anni, dico dieci, mentre la multa passa da un minimo di quattocentomila lire ( Euro 206.58) ad un massimo di tre milioni/ Euro 1549.37). La multa viene comminata ovviamente in aggiunta alla reclusione. Ma nel caso dei nostri compagni di bevuta in birra, troviamo, tanto per dire, anche un’altra circostanza. Si vada all’art.61: il numero 5 prevede come aggravante di qualsiasi reato, e dunque anche del furto, l’avere approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Il caso è il nostro. Il barista ha da fare al banco, il luogo è affollato, il barista stesso è stanco. Il numero 5 dell’art. 61 ci sta come l’uva nel bigonzo. Magari uno dice, ma il giudice può chiudere un occhio. Nossignori: il reato è procedibile d’ufficio, il che vuol dire che non c’è neppure bisogno di querela. E se un un giudice chiude un occhio viene messo sotto processo per omissione di atti di ufficio, o magari - se si accerta che uno dei ladri di lattine era suo amico di famiglia o parente anche alla lontana, corre il rischio di essere accusato di concorso esterno in furto di lattine di birra o, ben che gli vada, di favoreggiamento. Uno si domanda: ma dal 1930 in poi, nessuna legge ha cambiato il codice penale? Nossignori. Dal 1948, primo Gennaio, è in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. Al 1950 risale la Convenzione di Roma per la difesa dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il governo italiano e democristiano, giustamente impegnato a salvare il Territorio italiano dalle avanzanti orde sovietiche, aspettò fino al 1955 (che volete che siano 5 anni?) per rendere esecutiva la Convenzione, ed altri cinquanta e rotti per far finta che non esistesse. Intanto il codice penale definitivo continua ad essere definitivo. Io spesso mi sono vergognato di essere avvocato, spesso ho criticato qualche magistrato, anche mio amico, per il fatto di essere qui ed ora magistrato. Ora mi vergogno tout court di essere italiano. Ho conosciuto la legislazione marocchina, tanto per dirne una. Rispetto al nostro codice penale sono zucchero e rose..