economia

Caso quote BpB, Moretti replica a Frigorilli

mercoledì 14 settembre 2016
Caso quote BpB, Moretti replica a Frigorilli

Di seguito la nota di risposta al prof. Frigorilli (Associazione Presidium del 12/09/2016)

In merito alla sua replica al parere da me rilasciato all'Associazione Presidium , quanto segue:

- gli Istituti della delega ovvero della rappresentanza cui pare debba ascriversi la nomina del Presidente della CRO e di altri due membri del CdA da parte della stessa, ricadono, per vasta e conforme letteratura e giurisprudenza, nel rapporto funzionale che li caratterizza e per il quale, pur non configurandosi una vera e propria gerarchia e subordinazione tra le parti, non può certo escludersi la responsabilità in eligendo ed in vigilando conseguente ad un eventuale carente od omesso ufficio di controllo sugli atti e l'operato del rappresentante;

- il diritto societario post-riforma ha profondamente modificato le modalità di lettura e d'interpretazione delle norme civilistiche in materia, non assegnando più a steccati formali rilevabili tra i capi V e VII del Codice Civile valori assoluti di non interferenza e di assoluta distinzione. Per l'invero, all' interno di uno stesso gruppo societario ( società di capitali) il discrimine applicativo risiede nell'individuazione della misura della base societaria in quanto, se da una parte non può consentirsi a partecipazioni infime ovvero millesimali, spesso caratterizzanti le SPA, un accesso non regolato agli atti, dall'altra, quando tale base risulta ristretta ed anzi minima essenziale, come del caso della CRO

- per la presenza di due soli soci, non potrà invocarsi tale impedimento, anche in linea con i disposti di cui all'art. 2746 c.c., secondo una consentita, almeno a parere dello scrivente, applicazione analogica ed estensiva dello stesso. Ad adiuvandum, valga il fatto per il quale la Fondazione può, in forza del rilevante quorum partecipativo, incardinare autonoma azione di responsabilità altrimenti non esperibile, la quale comporta, nel concreto, la conoscenza degli atti di amministrazione che non potranno essere preclusi anche in sede di approvazione del bilancio di esercizio le cui appostazioni contabili sono conseguenza di specifiche determine le quali devono essere necessariamente note ai fini di una loro consapevole validazione. Altresì valga, ai fini di un giudizio di piena intraneità della Fondazione rispetto alla conferitaria, la valenza strategica delle richiamate nomine di soggetti titolari della governante di quest' ultima.

- Per quanto sopra, non posso che riconfermare quanto già espresso nel precedente parere, con la specifica che la presente nota di replica consente, per quanto mi riguarda, ad una definizione ultima di pur diverse interpretazioni, nel diritto italiano sempre ammesse ed inscalfibili anche al cospetto dei pur dettati principi di nomofilachia. Tanto premesso, proseguire nel confronto sarà tuttavia utile e possibile se fuori dai canali della pubblica informazione per evitare l'insorgenza di inutili polemiche giornalistiche. La rilevata gravità della situazione , invece, al di là della possibile responsabilità dell' intermediario CRO cui l'azione di tutela dell' Associazione Presidium è prevalentemente rivolta, vede genoflesso lo storico Istituto bancario orvietano ad una perdita netta di bilancio di 6,6 milioni di euro, ad una riduzione del patrimonio netto di quasi otto milioni di euro, ad una prospettiva ormai matura di fusione per incorporazione con conseguente sparizione della stessa banca e riduzione degli organici e degli sportelli, problematica cui la Fondazione non può certo rimanere estranea, e che non consente di insistere in pur legittimi confronti su terni di diritto, rischiandosi, nel caso, di assegnarli alla categoria dei dotti bizantini dissertanti sul sesso degli angeli con Costantinopoli assediata, alla quale non mi sento, per cultura e sensibilità, in alcun modo di appartenere.

Dr. Stefano Moretti