economia

Tempo di saldi. In Umbria si parte sabato 3 luglio, regole e consigli di base

martedì 29 giugno 2010
Tempo di saldi. In Umbria si parte sabato 3 luglio, regole e consigli di base

Da sabato prossimo 3 luglio e per un massimo di 60 giorni, cioè fino al 31 agosto, potranno essere effettuate le vendite o saldi di fine stagione. La Confcommercio ternana ricorda che la nuova Legge Regionale sul Commercio riguardo ai Saldi di fine stagione prevede che, :

- Non è più necessaria l'effettuazione della comunicazione al Comune 15 giorni prima

- Le uniche diciture pubblicitarie consentite all'esterno del negozio sono: "Vendite di fine stagione" o "Saldi"

- Non possono effettuare le vendite di fine stagione gli esercenti che commercializzano gli articoli di elettronica Mai come quest'anno i saldi saranno veri e per il corretto acquisto degli articoli in saldo


Le regole e i consigli di base

I saldi, possono essere effettuati dagli esercenti che commercializzano i seguenti prodotti:
· Generi di vestiario e abbigliamento in genere;
· Accessori per l'abbigliamento e la biancheria intima;
· Calzature, pelletteria, articoli di valigeria e da viaggio;
· Articoli sportivi;
· Confezioni e prodotti tipici natalizi e pasquali al termine dei relativi periodi.

Sulla merce va indicato:
· Il prezzo originario;
· Lo sconto espresso in percentuale;
· Il prezzo finale di vendita.

Si ricorda che il prezzo deve essere esposto in modo ben leggibile e i caratteri devono essere almeno 1,5 cm.
Le merci vendute a saldo debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano poste in vendita alle condizioni ordinarie, in caso contrario tutte le merci esposte devono essere vendute alle condizioni più favorevoli.
Si ricorda, infine, che è fatto divieto tassativo di oscurare le porte a vetri, le finestre o le vetrine con manifesti, cartelloni o altro espediente che impedisca la completa visione dei locali dall'esterno.
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo Confcommercio ricorda alcuni principi di base:

Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (artt. 128 e ss. del Codice del Consumo d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
Prova dei capi: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante.
Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione.