economia

Le principali irregolarità nel contratto con la RBS secondo Massimo Gnagnarini

sabato 14 febbraio 2009

I contratti con la Royal Bank of Scotland sono del 18 gennaio 2008, successivi alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che all'art. 1 comma 736 limita, per gli enti pubblici, l'utilizzo dei strumenti finanziari derivaticonsentendone l'uso solo a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

a) La natura di accessorietà rispetto a passività effettivamente dovute : lo Swap sottoscritto non soddisfa tale requisito poiché sconta, mediante incorporazione, il debito di 1,6 Ml di Euro relativo ai Mark to Market
negativi che si erano maturati in altri contratti analoghi detenuti dal Comune.

b) La riduzione finale del costo del debito : neanche questo requisito viene soddisfatto poiché lo Swap fissa lo Strike Cap a livelli abnormemente superiori ai valori della curva dei tassi rilevata in qualsiasi momento prima, al momento e nel corso del contratto.

c) La riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato : non solo lo Swap sottoscritto non riduce i rischi di
mercato, ma trattandosi di una tipologia Collar, aggiunge un ulteriore rischio di mercato relativo al ribasso dei
tassi. E' esattamente l'evento che si è, sfortunatamente, verificato in questa fase che, purtroppo, non è certo di natura transitoria e quindi destinato a prolungarsi nel tempo.

d) La riduzione del rischio di credito: neanche questo requisito viene soddisfatto poiché fissando lo Strike Cap

a 6,90% il comune dovrebbe poter sostenere un costo degli oneri sul proprio debito complessivo, che è di circa 50 Ml, pari a 3.450.000 euro che risulterebbe addirittura superiore al suo limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del Tuel. E questo ovviamente precluderebbe ogni altra possibilità di contrarre altri mutui come quelli previsti nel documento di previsione pluriennale.

La Corte dei Conti raccomanda al Comune di Orvieto di "effettuare sistematicamente la stima dei valori e dei
flussi del portafoglio in derivati onde consentire la costituzione di un apposito fondo in cui collocare risorse coerenti con la tipologia dei contratti in essere". Questa raccomandazione non è stata ottemperata dal Comune che si limita invece ad iscrivere in bilancio il valore complessivo degli oneri finanziari. Con questo escamotage si evita di distinguere gli interessi pagati al prezzo reale di mercato sul debito originale, da quelli derivati che vi si aggiungono per effetto dell'andamento negativo degli SWAP in essere.

Un'altro rilievo della Corte dei Conti riguarda l'assenza di una deliberazione del Consiglio Comunale riguardo
le operazioni finanziarie compiute giacchè, le medesime, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 42, comma 2 del TUEL. Infatti le operazioni suddette "implicano scelte di carattere politico dal momento che esse impegnano il comune non soltanto per il presente ma anche per il futuro attraverso una translazione in avanti del debito".

Infine vale la pena analizzare la natura del rapporto instauratosi tra il Comune di Orvieto e la RBS alla luce
della normativa MIFID e in particolare se la condizione di appropriatezza dei contratti stipulati sia stata trattata secondo la legge.
Nel contratto, a questo proposito, si legge che il Comune di Orvieto si è determinato a stipulare gli SWAP secondo il proprio giudizio e/o avvalendosi di consulenti finanziari indipendenti e che inoltre è in grado di comprenderne e valutarne per proprio conto i termini, le condizioni e i rischi che ne scaturiscono oltre alla capacità (economica) di assumerseli. E che, viene ancora dichiarato in tale determinazione, il comune non si è mai affidato ai consigli della Royal Bank of Scotland.

Questa dichiarazione stride palesemente con i contenuti della delibera di giunta n. 163 del 18/12/2008 la quale tra l'altro premette: "VISTO CHE la Royal Bank of Scotland ha analizzato il complessivo portafoglio in derivati del Comune, elaborando una possibile strategia di intervento ... ecc..." dà mandato al proprio Dirigente del Settore Finanza di concludere l'affare proprio secondo quanto proposto e predisposto dalla banca. Non si trova traccia di una qualunque disamina o del parere acquisito di un consulente qualificato indipendente nel merito tecnico di quello che si andava a fare. Del resto l'unico dato tecnico che gli otto membri della giunta comunale hanno considerato è stato quello relativo alla preoccupazione che in quel momento l'evoluzione dell'Euribor, avendo superato il valore del 4,90%, poteva determinare, se non si fosse fatto qualcosa, pesanti oneri per il comune. Senza accorgersi, peraltro, che l'operazione a cui davano il via portava la soglia di sopportazione di quel tasso, di cui si aveva tanto timore, fino al 6,90%. Nessun cenno ai rischi, compreso quello di una esposizione massima teorica per decine di milioni di euro, che il nuovo derivato comporta per effetto dell'aggiunta del rischio ribassista sui tassi. Insomma una totale ignoranza delle conseguenze di quello che si andava a fare in termini di condizioni e di rischi.

Piuttosto, dalla lettura della delibera, traspare che il vero problema fosse quello che non ci fossero i soldi per
pagare il conto dei differenziali negativi dei contratti BNL in scadenza in quei giorni e quindi, costi quel che costi, si doveva trovare qualcuno che se li pagasse al posto del comune, non importa a quale prezzo, e che, soprattutto, presentasse il salatissimo conto dell'operazione soltanto dopo qualche anno.
Se si fosse seguito un percorso regolare nell'applicazione delle regole MIFID, magari sottoscrivendo un contratto di consulenza con la RBS, allora, sarebbe stata proprio la banca a non poter procedere dovendo essa rilevare, per obbligo, la mancanza dei requisiti di adeguatezza dell'operazione effettuata dal suo cliente.

Massimo Gnagnarini


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