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Manutenzione di fossi e ripe, l'ordinanza vale anche per i canali artificiali

venerdì 10 agosto 2018
Manutenzione di fossi e ripe, l'ordinanza vale anche per i canali artificiali

E' estesa all’intero territorio comunale di Orvieto l'ordinanza del sindaco per l’esecuzione, da parte dei proprietari frontisti, di interventi di manutenzione di fossi, ripe ed in materia di condotta delle acque e del canali artificiali per evitare allagamenti e il mancato deflusso delle acque e degli scarichi.

L’ordinanza è rivolta:

1. ai proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere e, comunque, a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti degli stessi, i quali dovranno provvedere ciclicamente:

a) alla completa ripulitura dei fossi laterali dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;

b) alla sagomatura, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire, con particolare attenzione al livello di scorrimento, in maniera tale da impedire ristagni o rallentamenti;

c) a ripulire, nei tratti intubati, i tombini ed i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentazioni sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso;

d) alla rimozione tempestiva di tutto il materiale delle operazioni suddette nelle forme previste dalla legge;

e) nel corso dello svolgimento di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) a eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno mt. 2,00 dal ciglio del fosso, così come previsto dall’art. 132 del R.D. 368/1904, e almeno mt. 4 dal piede dell’eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale, in modo da evitare l’ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade;

f) nel caso in cui, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o un canale posto al confine della proprietà, a ripristinare immediatamente il regolare deflusso dello stesso;

g) a mantenere i fossi ed i canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all’interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, per i quali è stabilito il divieto di eliminazione senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso, valutato favorevolmente dal competente Ufficio Comunale.

2. le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto dovranno essere effettuate entro le seguenti scadenze:
- ENTRO il 30 GIUGNO di ogni anno;
- Viste le particolari condizioni meteo con forti temporali anche dal 1° LUGLIO al 30 SETTEMBRE
- ENTRO il 30 SETTEMBRE di ogni anno

3. i soggetti di cui al punto 1) dell’ordinanza devono provvedere ciclicamente a quanto disposto dal D.Lgs 30 aprile 1992 n. 286 ed in particolare:
- quanto a siepi, piantagioni ed alberature (art. 29 del Codice della strada e art. 26, comma 6, del D.P.R. n. 495/1992):

a) a mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondo o compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria;

b) a rimuovere, nel più breve tempo possibile, gli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale;

c) a rispettare la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, per impiantare lateralmente alla strada, che non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri; la distanza per impiantare lateralmente alla strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 metro non può essere inferiore ad 1 metro;
- quanto ad opere edili in genere fronteggianti le strade (art. 30 del Codice della strada): a porre in essere tutti gli accorgimenti ed opere per conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;
- quando alla stabilità di ripe ed opere di sostegno (art. 31 del Codice della strada): a mantenere le ripe dei fondi laterali alla strade, sia a valle che a monte, in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada e realizzare, ove occorre, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causate tali eventi;
- a tutti i proprietari o gestori di fondi, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale e vicinale, di prevedere, in virtù degli artt. 913, 915, 916, 917 del Codice della strada, alla pulizie e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo, compresa la rimozione degli ingombri, più precisamente ordina agli stessi di provvedere:

a) alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;

b) allo scavo e approfondimento, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire con particolare attenzione al livello di scorrimento, impedendo ristagno o rallentamenti;

c) a ripulire, nei tratti intubati i tombini e i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso.

Si avverte che,

a) ferma restando l’applicazione della sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7-bis del D,Lgs. N. 267/2000;

b) tutti coloro che hanno l’obbligo giuridico a provvedere a quanto descritto, qualora non dovessero adempiere all’esecuzione dei lavori entro il termine indicato, gli stessi lavori potranno essere eseguiti d’ufficio e le relative spese saranno poste a carico degli inadempienti, oltre alle sanzioni di legge;

c) qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori sarà direttamente posto a carico dei trasgressori, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute dal Comune di Orvieto;

d) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 comma 4° della L. 241/90, contro il provvedimento, può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto innanzi al Tribunale Regionale per l’Umbria (ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del D.PR. 24 novembre 1971, n. 1199;

e) tutti i cittadini interessati possono contattare per eventuali informazioni sui contenuti dell’ordinanza:
- il Settore Manutentivo Comunale: 0763/306223 dalle ore 8:00 alle ore 14:00
- il Comando Polizia Municipale di Orvieto: 0763/306203 dalle ore 8:00 alle 13:30 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00.
Chiunque è obbligato ad osservare la suddetta ordinanza.

In tal senso, l’ordinanza è resa nota alla cittadinanza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune www.comune.orvieto.tr.it ed è stata inviata a: Prefettura di Terni, Comando Stazione Carabinieri Forestali di Orvieto, Corpo Forestale dello Stato / Comando Stazione di Orvieto, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco / Distaccamento di Orvieto, Polizia Provinciale di Terni, Ufficio Tecnico, Centro Servizi Manutentivi e Polizia Municipale del Comune di Orvieto, Consorzio di Bonifica Val di Chiana e Val di Paglia; A.S.L. Umbria 2, Funzione Associata di Protezione Civile dell’Area Interna “Sud Ovest Orvietano”; Associazioni degli Agricoltori (Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione Italiana Agricoltori).