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Misure preventive contro le zanzare, il sindaco firma l'ordinanza

martedì 28 febbraio 2017
Misure preventive contro le zanzare, il sindaco firma l'ordinanza

E' consultabile all'albo pretorio del Comune di Lugnano in Teverina l'ordinanza del sindaco Gianluca Filiberti n. 9 del 15/02/2017 avente come oggetto "Misure preventive contro le zanzare – Aedes albopictus e Culex pipiens – e nei confronti delle malattie infettive trasmesse da tali vettori". Di seguito il testo in forma integrale:

CONSIDERATO che è necessario intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di zanzare ed in particolare malattie infettive di origine tropicali trasmissibili dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) e altre malattie infettive trasmissibili dalla zanzara comune ( Culex pipiens ), anche in considerazione del fatto CHE:
- nel corso della estate 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunja nell'area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre ( Aedes albopictus ) e che Aedes albopictus costituisce il vettore di altre arbovirosi, tra cui la Dengue e la febbre Zika, la quale ultima si sta rapidamente diffondendo nel continente americano;
- nel corso della estate 2009 si sono verificati , in otto provincie del Nord Italia , numerosi casi di contagio da West Nile Deseas ( WND) , Febbre del Nilo, e che tale virus ha anche quale vettore la zanzara autoctona Culex pipiens; - è documentata dal Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (ECDC 2014 ) l'attuale presenza e diffusione in tutto il territorio regionale delle zanzare ( Aedes albopictus e Culex pipiens ) responsabili della trasmissione all'umo di numerose malattie; - l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario esercitare la lotta alle zanzare agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n° 833, ( istituzione del Servizio sanitario nazionale ) con particolare riferimento all'artricolo n. 13 del Capo I del Titolo I (“attribuzione dei comuni”) e dell'articolo 32 , comma 3, (“ funzioni di Igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 in tema di “ definizione dei livelli essenziali di assistenza “
VISTA la Legge Regionale 09 aprile 2015 , numero 11, “ testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali “
VISTE le circolari del Ministero della Sanità n.13 del 19.07.1991 e n.42 del 25.10.1993;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 443 del 9 aprile 2003, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n°105/03;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 543 del 12/05/2004, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n° 94/04;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 12.4.2005 resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n. 124/05;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 865 del 24.05.2006, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n° 119/2006;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 469 del 26.03.2007, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n 53/2007;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute numero 17200 del 16/06/2016, inerente “ piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare ( Aedes sp. ) con particolare riferimento a virus Chikungunja, Dengue, e Zika Virus”
Vista la Circolare del Ministero della Salute numero 24475 del 22/08/2016, inerente “ attività di disinfestazione per la tutela della Sanità Pubblica “
VISTA la Circolare del Ministero della Salute numero 23689 del 10/08/2016, inerente “ piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta al virus della West Nile “ VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle “ “ Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia “ predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità.
VISTE le indicazioni tecniche contenute nella DGR della Regione Umbria n.1205 del 22/09/2008
VISTE le indicazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 11789 del 29/11/2016 della Regione Umbria
VISTA la nota della Azienda USL Umbria n.2, Dipartimento di Prevenzione, protocollo n…. . del… , acquisita al protocollo del Comune con n. …., con la quale si invita il sindaco del Comune ad emanare specifica ordinanza sindacale al fine della prevenzione della diffusione di Aedes albopictus e Culex pipiens e della malattie infettive trasmissibili da tali vettori
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000. numero 267, e s. m. e i., con particolare riferimento all'articolo numero 50 , comma 5, nel quale tra le competenze attribuite al sindaco – quale rappresentante della comunità locale – viene ricompresa in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689
CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante
ATTESO che congiuntamente alla adozione del presente provvedimento il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con la competente azienda USL Umbria 2, volte a informare e sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione della Regione Umbria e/o dai Servizi sanitari Locali
CONSIFERATO che i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante
al fine di assicurare “ Misure preventive contro le zanzare – Aedes albopictus e Culex pipiens – e nei confronti delle malattie infettive trasmesse da tali vettori “

ORDINA

Nel periodo compreso tra il primo del mese di aprile 2017 ed il 31 del mese di ottobre 2017

1. A tutti i cittadini: soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali ed in generale a tutti coloro che abbiano la effettiva disponibilità di aree aperte e/o di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi e/o che abbiano la effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche di:

a. non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione - barattoli, secchi, bidoni, vasche, sottovasi -. nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare comunque qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
b. procedere ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo - annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative – oltre che allo svuotamento dell'acqua in essi contenuta, alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente procedere al loro allontanamento ovvero ad una loro idonea chiusura; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole (trappole per la cattura di uova di zanzara tigre) inserite nel sistema di monitoraggio dell’infestazione, ove la procedura preveda l'utilizzo di prodotti contro le larve di zanzare;
c. effettuare la pulizia dei tombini prima dell’avvio dei cicli di trattamento;
d. nei cimiteri: nel caso di utilizzo di fiori finti, i vasi detenuti all'aperto devono essere forati sul fondo oppure devono essere riempiti con sabbia, al fine di impedire il ristagno di acqua; inoltre tutti i contenitori utilizzati devono essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia; non devono essere utilizzati sottovasi.
e. tenere sgombri i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
f. provvedere nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell’erba;
g. non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all’aperto
h. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane; in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori, tipo pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l’acqua su di essi eventualmente accumulatasi.
i. verificare che le grondaie non siano otturate per evitare ristagni d’acqua ed assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte di acqua stagnante anche temporanee;
l. convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione degli edifici
m. di evitare la formazione di raccolte di acque anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai.
n. trattare tutte le canalizzazioni delle acque meteoriche - tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque piovane - ed altre raccolte di acqua non rimovibili, presenti negli spazi di proprietà private o nelle corti delle strutture di pertinenza, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità per tale uso e acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l’agricoltura; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; dovrà essere effettuato comunque almeno un trattamento ogni quattro settimane; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere effettuato entro 5 giorni da ogni consistente precipitazione atmosferica. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento qualora effettuato da Ditte specializzate ovvero il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente.

2. Agli amministratori di condomini, di

COMUNICARE entro il 30 di aprile, al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n. 2 via fax allo 0744/204900; oppure per e-mail fausto.bufaloni@uslumbria2.it , l’elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua i trattamenti ed il prodotto impiegato; i provvedimenti complessivamente intrapresi per il rispetto da parte dei condomini delle indicazioni contenute nella presente ordinanza; il prodotto contro le larve può essere utilizzato anche autonomamente seguendo le modalità e le cadenze indicate in etichetta; nel caso di trattamento autonomo è necessario comunicare il nominativo dell'incaricato dello stesso trattamento .
3. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano la effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte ed aree dismesse, di
a. curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde impedire ostacoli al deflusso delle acque stesse
b. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte di acqua stagnante.
c. rispettare comunque le indicazioni di cui al punto 1n
4. Ai conduttori di orti, di
a. seguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con un contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
c. chiudere stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d’acqua (fusti, bidoni ecc.); in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata
d. sistemare tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi o simili) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia.

5. Ai gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di
stoccare i pneumatici dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi.
svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento , rigenerazione o commercializzazione
provvedere nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni.
comunicare , in questo caso ( impossibilità di procedere ad idonea copertura dei pneumatici ), almeno 48 ore prima dell’intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n.2 via fax allo 0744/204900; oppure per e-mail fausto.bufaloni@uslumbria2.it che provvederà ai controlli necessari;

6. Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali. di:

a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti.
b. provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali
c. seguire le indicazioni di cui al punto 1 n

7. Ai responsabili di qualsiasi cantiere, di

evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori. Qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure vanno svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni
sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua
provvedere in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali
seguire le indicazioni di cui al punto 1 n

8. Ai proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, di
a. eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso;
b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
c. chiudere stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua;
eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti con prodotti larvicidi nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione
seguire le indicazioni di cui al punto 1 n

9. Ai proprietari e/o gestori di attività, agricoltori o chiunque abbia la effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua di:
effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque alle dosi riportate in etichetta in ragione dei volumi di acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate;
oppure introdurre negli specchi di acque una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l’abbattimento delle larve di zanzara in ragione dei volumi di acqua presenti

10. Ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento dei rifiuti di:

a. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua; in particolare i gestori di rifiuti devono: stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte di acqua sugli stessi; svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento , di riparazione o di commercializzazione b. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, adeguati trattamenti di disinfestazione dei focolai larvali, da praticare ogni 15 giorni
c. seguire le indicazioni di cui al punto 1n

11. A coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli di :

a. evitare la proliferazione di larve di zanzare negli abbeveratoi provvedendo al loro completo svuotamento al massimo ogni tre giorni
b. trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui e raccolte di acqua similari, seguendo le indicazioni di cui al punto 1 n
I trattamenti possono essere effettuati da Ditte specializzate oppure in proprio.

12. A tutte le categorie sopracitate, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica contro le larve di zanzara sopra richiamati, di:

a. effettuare interventi contro le forme adulte: qualora nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una eccessiva presenza di insetti adulti; su esplicita segnalazione dei competenti servizi della Azienda USL.. I trattamenti dovranno essere mirati ai luoghi abituali di sosta della zanzara adulta ed eseguiti con attrezzatura idonea a minimizzare la deriva dei prodotti utilizzati; dovranno comunque essere utilizzate formulazioni acquose e prive di solventi.
b. comunicare, nei casi in cui si renda necessario un trattamento contro le forme adulte di zanzara, almeno 48 ore prima dell’intervento, la data del trattamento, nonché il tipo di sostanza utilizzata e le modalità di esecuzione del trattamento stesso al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Umbria n 2, fax allo 0744/204900, oppure per e-mail fausto.bufaloni@uslumbria2.it che provvederà alle azioni di competenza ed ad eventuali controlli.

c. consentire l’accesso alle aree private ed alle aree recintate al personale incaricato delle attività di controllo, riconoscibile per la divisa e / o per l’apposito tesserino.


AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.
La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad euro € 500,00.
Gli interventi di disinfestazione obbligatori, non eseguiti dai trasgressori, verranno effettuati d’ufficio con l’addebito della spesa a carico degli inadempienti;

 

DISPONE INOLTRE

L’attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione del presente provvedimento e per l’applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n 2 nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi ed esibendo da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza: la documentazione di acquisto dei prodotti utilizzati; oppure il prodotto medesimo non scaduto; ovvero l'attestato di avvenuta bonifica rilasciato da Ditta Specializzata.

In presenza di casi sospetti od accertati di Dengue, Chikungunja, Zika e di altre malattie infettive trasmissibili dalle zanzare oppure in presenza di situazioni di infestazioni localizzate di particolare persistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili, si renderà necessario effettuare trattamenti contro le forme adulte, contro le larve o interventi di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere la effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Che la presente Ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata tramite: pubblici avvisi; pubblicazione sul sito internet del comune; comunicati stampa; comunicazione agli amministratori di Condominio; comunicazione alle associazione di categoria direttamente interessate; adeguata affissione di manifesti; nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua divulgazione; copia del presente atto può essere richiesta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Lugnano in Teverina.

Copia della presente Ordinanza verrà notificata nelle forme di Legge a:
Corpo di Polizia Municipale – sede
Personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della AUSL n.2, Servizio Controllo
Organismi Infestanti
Carabinieri di Lugnano in Teverina

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa potrà proporre ricorso al Capo dello stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio.