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Cosa prevede la proposta di regolamento regionale

venerdì 20 febbraio 2015
Cosa prevede la proposta di regolamento regionale

Proposta di Regolamento regionale: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale)”.


Art. 1
(Integrazione all’art. 2)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale), è aggiunto il seguente:
“ 1 bis. Le stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale devono essere trasmessi all’Osservatorio faunistico regionale entro il 30 giugno.”.


Art. 2
(Sostituzione dell’art. 3)

1. L’articolo 3 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
(Metodi di prelievo venatorio)

1. Il prelievo venatorio della specie cinghiale, deve avvenire in una delle seguenti modalità:
a) braccata o battuta, di seguito denominata battuta;
b) aspetto;
c) cerca.
2. Il prelievo venatorio:
a) in battuta deve essere effettuato dalle squadre unicamente all’interno dei settori ad esse assegnati e nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio;
b) nelle altre forme secondo quanto previsto agli articoli 10 e 10 bis.
3. Tutti i capi abbattuti, sia in forma collettiva che individuale, devono:
a) essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria;
b) essere marcati con le apposite fascette prima dell’allontanamento dal luogo del prelievo;
c) essere segnalati all’A.T.C. di competenza entro trenta giorni dall’abbattimento.


Art. 3
(Sostituzione dell’art. 5)

1. L’articolo 5 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
(Prelievo in battuta)

1. È istituito presso ciascun A.T.C. il registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale in battuta.
2. L'iscrizione della squadra per la caccia in battuta al cinghiale è richiesta, per gruppi non inferiori a trentacinque cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione, dal caposquadra designato al Comitato di gestione dell'A.T.C. competente, tra il 15 aprile ed il 30 giugno di ogni anno, indicando la denominazione assunta dalla squadra stessa, l'indirizzo ed il distintivo adottato, nonché l'elenco nominativo dei componenti tra i quali sono indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta. La domanda indica uno o più distretti con i relativi settori in ordine di preferenza, a cui la squadra chiede di essere ammessa per prestare la propria collaborazione alla gestione e per l'esercizio del prelievo venatorio. La qualifica di capobattuta si ottiene attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione con cadenza biennale organizzati dai Comitati di gestione dell'A.T.C. competente, sulla base di uno specifico programma.
3. Il caposquadra è eletto o sostituito dalla maggioranza dei componenti la squadra. Il verbale relativo alle elezioni o alla sostituzione del caposquadra è inviato all'A.T.C. di iscrizione. Per le squadre iscritte nella precedente stagione venatoria, l'elettorato attivo spetta agli iscritti alla squadra contenuti nell'elenco depositato presso l'A.T.C. nella stagione precedente.
4. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. competenti, determinano annualmente il numero massimo di squadre ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia. I Comitati di gestione degli A.T.C. ripartiscono per ciascun distretto il numero complessivo di squadre ammissibili sulla base di un adeguato rapporto tra territorio vocato e squadre.
5. L'iscrizione ai registri delle squadre prevalentemente costituite da cacciatori non residenti in Umbria può essere consentita a quelle provenienti da regioni e province con le quali sussistono accordi per l'accesso e secondo le modalità in essi previste.
6. È comunque consentita nelle squadre residenti nel territorio regionale l'iscrizione di cacciatori non residenti anagraficamente fino ad un massimo di dieci.
7. I Comitati di gestione degli A.T.C. provvedono ad iscrivere le squadre al registro di cui al comma 1 assegnandole ai distretti tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
a) residenza della squadra nel distretto richiesto;
b) anzianità di iscrizione della squadra nei registri di cui al comma 1;
c) residenza della squadra nell'A.T.C.;
d) residenza della squadra in provincia;
e) residenza della squadra nel territorio regionale. Si assume come comune di residenza della squadra quello di residenza anagrafica della maggioranza dei componenti;
f) rispetto degli accordi tra Regioni, province ed A.T.C..
8. I Comitati di gestione degli A.T.C. provvedono ad assegnare gruppi di settori contigui in ciascun distretto alle squadre iscritte al medesimo, nel rispetto di una graduatoria stilata mediante un punteggio assegnato secondo i seguenti criteri:
a) percentuale di battute effettuate nel distretto di assegnazione nella precedente stagione venatoria:
da 1 a 10 punti in proporzione alla percentuale arrotondati all’unità;
b) percentuale media di partecipazione degli iscritti alle battute della precedente stagione venatoria:
da 1 a 10 punti in proporzione alla percentuale arrotondati all’unità;
c) numero di iscritti alla squadra:
1) da 35 a 40 1 punto;
2) da 41 a 50 2 punti;
3) da 51 a 60 3 punti;
4) oltre 60 4 punti;
d) efficienza di prelievo calcolata in capi abbattuti/giornate cacciatore:
punti 1 ogni 0,01 capi (max 20 punti);
e) partecipazione alle attività previste dai piani di prevenzione e contenimento programmati dall’A.T.C. calcolata in base al numero di interventi realizzati per squadra:
punti 0,5 ad intervento (max 15 punti);
f) partecipazione ai programmi di ricerca e di monitoraggio elaborati dall’Osservatorio faunistico regionale:
punti 1 ad intervento (max 15 punti).
9. Nel caso dell’unione di due squadre è calcolata la media dei punteggi di cui al comma 8, assegnati a ciascuna squadra.
10. I capisquadra di ciascun distretto individuano tra di loro, in rappresentanza delle squadre assegnate al distretto medesimo, il capo distretto, dandone comunicazione al Comitato di gestione dell’A.T.C. di competenza prima dell’inizio della stagione venatoria.
11. Le squadre attuano il piano annuale, di cui all'articolo 12 bis, del distretto a cui sono state assegnate.
12. Possono esercitare la caccia al cinghiale in battuta esclusivamente le squadre iscritte al registro di cui al comma 1.
13. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra. Tutti i cacciatori iscritti alle squadre devono essere iscritti all'A.T.C. di iscrizione della squadra.
14. I Comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni squadra un numero distintivo un modulario per i verbali, una tabella di iscrizione riportante il numero della squadra e le fascette da apporre ai capi abbattuti.
15. Al momento del ritiro del materiale di consumo di cui al comma 14, necessario per la caccia in battuta, la squadra è tenuta a corrispondere un contributo economico stabilito dall’A.T.C. quale quota di iscrizione al distretto di assegnazione, stabilita con il piano di gestione di cui all’articolo 12 bis e calcolata ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del regolamento regionale 24 febbraio 2010, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 - Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria).”.


Art. 4
(Sostituzione dell’art. 6)

1. L’articolo 6 del r.r. 34/1999, è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Modalità del prelievo in battuta)
1. La caccia al cinghiale in battuta può essere effettuata da gruppi composti ciascuno da non più di settanta e non meno di venti cacciatori tra: cacciatori, battitori, bracchieri e conduttori con l'ausilio di non più di quaranta cani.
2. In ciascuna battuta se il gruppo di cacciatori appartenenti alla squadra:
a) è inferiore a venti possono essere inseriti massimo cinque cacciatori non appartenenti alla squadra;
b) è superiore o uguale a venti il numero dei cacciatori non appartenenti alla squadra non può essere superiore al venti per cento.
3. Ai cacciatori di cui al comma 2 è richiesta l'iscrizione all'A.T.C. di caccia in cui si svolge la battuta. Nel corso della stagione venatoria possono partecipare ad un massimo di due battute anche cacciatori non iscritti all’A.T.C..
4. Le squadre non possono effettuare congiuntamente l'esercizio venatorio.
5. I partecipanti alla battuta devono marcare sul tesserino venatorio l’apposita casella e nella medesima giornata non possono effettuare altre forme di caccia.”.


Art. 5
(Modificazioni all’art. 7)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 del r.r. 34/1999, dopo le parole: “schede allegate” sono aggiunte le seguenti: “e della trasmissione con le modalità previste dall’A.T.C.”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 del r.r. 34/1999, dopo la parola: “segnalazioni” sono aggiunte le seguenti: “e dell’utilizzo dei previsti segnali acustici di inizio battuta”.
3. La lettera f-ter) del comma 2 dell’articolo 7 del r.r. 34/1999 è abrogata.


Art. 6
(Sostituzione dell’art. 10)

1. L’articolo 10 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
(Prelievo all’aspetto)

1. Il prelievo venatorio della specie cinghiale all’aspetto è esercitato in forma individuale con le modalità di abilitazione e prelievo previste dal regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23 (Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi).
2. Il prelievo venatorio della specie cinghiale all’aspetto è effettuato:
a) dal 15 giugno al 31 gennaio secondo le modalità previste dal calendario venatorio su tutto il territorio a caccia programmata dall’A.T.C. con esclusione dei settori assegnati alle squadre;
b) dal 15 giugno al 31 agosto e dal 1 gennaio al 28 febbraio, relativamente ai maschi e alle femmine senza prole, secondo le modalità previste dal calendario venatorio su tutto il territorio a caccia programmata dall’A.T.C., compresi i settori dei distretti dove nella precedente stagione venatoria non è stato completato il piano di abbattimento.
3. Per l’esercizio del prelievo venatorio della specie cinghiale all’aspetto il cacciatore deve:
a) ritirare presso l’A.T.C. di competenza, dietro versamento di apposito contributo economico stabilito dall’A.T.C., le apposite fascette da apporre al capo abbattuto;
b) versare la quota di iscrizione al distretto dove è effettuato il prelievo, prevista dal piano di gestione di cui all’articolo 12 bis, calcolata ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del r.r. 5/2010.”.


Art. 7
(Integrazione al r.r. 34/1999)

1. Dopo l’articolo 10 del r.r. 34/1999 è aggiunto il seguente:
“Art. 10 bis
(Prelievo alla cerca)

1. Il prelievo venatorio della specie cinghiale alla cerca è esercitato in forma individuale nei giorni previsti dal calendario venatorio per la caccia in battuta, da cacciatori singoli non iscritti alle squadre, in tutto il territorio a caccia programmata, con esclusione dei settori occupati.
2. Il cacciatore che pratica il prelievo della specie cinghiale alla cerca, deve marcare sul tesserino venatorio l’apposita casella e nella medesima giornata non può effettuare altre forme di caccia.
3. Per l’esercizio del prelievo venatorio della specie cinghiale alla cerca il cacciatore deve:
a) indossare un giacchetto di colore arancione o rosso ad alta visibilità;
b) ritirare presso l’A.T.C. di competenza, dietro versamento di apposito contributo economico stabilito dall’A.T.C. medesimo, le apposite fascette da apporre al capo abbattuto;
c) versare la quota di iscrizione al distretto dove è effettuato il prelievo, prevista dal piano di gestione di cui all’articolo 12 bis calcolata ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del r.r. 5/2010.”.


Art. 8
(Modificazione e integrazione all’art. 11)

1. Il comma 4 dell’articolo 11 del r.r. 34/1999, è sostituito dal seguente:
“4. Nel prelievo in battuta sono vietati:
a) l'uso di sostanze repellenti o barriere realizzate con materiali artificiali;
b) l'accensione di fuochi al di fuori dei luoghi di presa di possesso dei settori;
c) l'uso e la detenzione di cartucce a salve ad esclusione dei bracchieri e dei conduttori dichiarati nel verbale di cacciata;
d) l'uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 del r.r. 3434/1999, è aggiunto in seguente:
“4 bis. Nel prelievo venatorio della specie cinghiale alla cerca è vietato l'uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata.”.


Art. 9
(Modificazione all’art. 12)

1. Il comma 3 bis dell’articolo 12 del r.r. 34/1999, è sostituito dal seguente:
“3 bis. I concessionari di aziende faunistico-venatorie (AFV), aziende agrituristico-venatorie (AATV), centri privati di riproduzione fauna selvatica e gli enti gestori dei Parchi regionali e delle Oasi sono tenuti a collaborare con le province al contenimento della specie. Negli ambiti protetti ricadenti all’interno dei distretti di gestione il contenimento della specie è effettuato anche con il coinvolgimento delle squadre assegnate al distretto.”.


Art. 10
(Integrazione all’art. 12 bis)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 bis del r.r. 34/1999, sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Il piano di gestione comprende:
a) densità obiettivo della specie;
b) calendario dei censimenti;
c) piano di colture a perdere;
d) piano di prevenzione dei danni di cui all’articolo 4, comma 1 del r.r. 5/2010;
e) dati degli abbattimenti della precedente stagione venatoria;
f) piano di abbattimento per la stagione venatoria;
g) quote di iscrizione al distretto.
1 ter. Il piano annuale di gestione, ad esclusione di quanto previsto al comma 1 bis, lettera f), deve essere inviato alla struttura regionale competente in materia faunistico venatoria per l’approvazione entro il 28 febbraio.
1 quater. Il piano di abbattimento di cui al comma 1 bis, lettera f) deve essere inviato alla struttura regionale competente in materia faunistico venatoria per l’approvazione entro il 30 giugno successivo.”.


Art. 11
(Modificazioni all’art. 13)

1. Il comma 1 bis dell’articolo 13 del r.r. 34/1999, è sostituito dal seguente:
“1 bis. Il comitato di gestione dell'A.T.C. competente deve rifiutare l'iscrizione di una squadra al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale se nella stagione venatoria precedente:
a) ha effettuato meno di tredici battute;
b) non ha abbattuto almeno un terzo dei capi assegnati dal piano di abbattimento;
c) sia stato accertato, da parte degli organi di vigilanza competenti e segnalato all’A.T.C. competente per territorio, l'abbattimento di ungulati non appartenenti alla specie cinghiale durante lo svolgimento delle battute o la mancata apposizione ai capi abbattuti delle previste fascette inamovibili.”.


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