ambiente

Ordinanza di prevenzione degli incendi boschivi. Fino al 30 ottobre 2010 è vietato bruciare le stoppie

lunedì 5 luglio 2010
Ordinanza di prevenzione degli incendi boschivi. Fino al 30 ottobre 2010 è vietato bruciare le stoppie

In concomitanza con l'inizio del periodo di maggiore pericolo per gli incendi boschivi, l'Amministrazione comunale di Orvieto ha adottato una serie di misure precauzionali per impedire il verificarsi d'incendi nel territorio comunale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.

Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio. Inoltre, ai sensi della Legge Regionale n. 28/2001, dal 1° marzo al 31 ottobre è vietato accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia ad essi limitrofa di larghezza pari a 50 metri. In caso di infrazione a tale divieto, si applicano le sanzioni amministrative che vanno da un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

In tal senso, un'apposita ordinanza del Sindaco stabilisce:
- allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti alle zone boschive si propaghino incendi, tutti i proprietari di terreni prossimi ai boschi, durante la stagione estiva, dovranno tenere sgombri i loro terreni fino a 20 metri dal confine del bosco, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile;
- i proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali hanno l'obbligo di circoscrivere l'intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e completamente scevra di stoppie, larga non meno di quattro metri;
- eguale obbligo incombe ai proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo, non appena, per l'inoltrarsi della stagione, le erbe e gli sterpi, ivi naturalmente crescenti, si vanno seccando;
- divieto di bruciare le stoppie fino al 30 ottobre 2010, salvo diversa disposizione da parte della Regione Umbria;
- ferme restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.


I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza e per l'inosservanza dell'ordinanza salvo sempre le altre comminatorie prescritte dalle vigenti leggi. Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione dell'ordinanza.

Intanto, allo scopo di concordare modalità e tipologie degli interventi di prevenzione, avvistamento e lotta attiva agli incendi, il Servizio di Protezione Civile dell'Intercom ha indetto per mercoledì prossimo la riunione operativa fra i seguenti soggetti: Comunità Montana ONAT, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale, Vigili Urbani, Società Autostrade, Ferrovie dello Stato / RFI, Provic Arci dell'Orvietano, Gruppi comunali di Protezione Civile di Baschi e Monteleone, Misericordie.